Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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amministrativi per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025 è conforme al diritto vigente e può avvenire nell’ambito della procedura di imposizione a partire dal 2027 senza causare problemi sul piano amministrativo. Per gli esercizi che iniziano dopo l’entrata in vigore dell’OImM, ma prima del 1° gennaio 2025, per le imprese interessate la presente modifica può portare a una riduzione dell’imposta integrativa svizzera. Con l’entrata in vigore immediata, è possibile finalizzare tempestivamente i relativi procedimenti di imposizione.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 1 cpv. 2 lett. a
La lettera viene adeguata per introdurre la designazione abbreviata «Inclusive Framework».
Art. 2 cpv. 3
Nel capoverso 3 è stata introdotta la designazione abbreviata «Inclusive Framework».
Art. 2 cpv. 3bis
Gli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework del 13 gennaio 2025 sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE sono stati integrati nella versione del 9 maggio 2025 del relativo commentario. Il capoverso 3bisviene aggiunto al capoverso 3 come disposizione speciale; secondo tale disposizione, per gli esercizi secondo l’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 1° gennaio 2025, tali norme vanno interpretate sulla base della versione del 9 maggio 2025 del commentario, ma senza considerare le modifiche apportate da questi orientamenti amministrativi. In tal modo viene statuita la delimitazione temporale richiesta dagli autori delle mozioni. Gli orientamenti amministrativi vengono così presi in considerazione integralmente soltanto per gli esercizi secondo l’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva.
La disposizione riguarda l’imposta integrativa svizzera, dal momento che l’IIR è entrata in vigore soltanto per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva. In questo modo, la disposizione garantisce che il calcolo dell’imposta integrativa per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data successiva sia in linea con l’interpretazione concordata a livello internazionale dell’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE.
Art. 2 cpv. 3ter
Nell’articolo 9 capoverso 8.8 lettera a il commentario prevede un periodo di transizione per le attività fiscali differite iscritte a bilancio. L’articolo 2 capoverso 3ternelle lettere a e b disciplina il trattamento dello storno di queste attività fiscali differite, poiché il periodo di transizione menzionato nel commentario comprende sia gli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024 sia quelli iniziati il 1° gennaio 2025 o in una data