Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine

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successiva; la Svezia, nell’ambito di un progetto normativo2, prevede l’applicazione delle regole agli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2026; i Paesi Bassi prevedono l’applicazione agli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2025.

Sebbene anche altri singoli Stati prevedano un’applicazione successiva, ciò non cambia il meccanismo previsto dagli orientamenti amministrativi. Secondo

quest’ultimo, in base alle regole della maggior parte degli Stati attuatori, il QDMTT Safe Harbour (regime di semplificazione denominato anche «Porto sicuro») - previsto per proteggere le imprese dall’applicazione di imposte integrative internazionali

all’estero - deve essere «disattivato» («switch-off») nei confronti delle entità

costitutive del gruppo di imprese interessato.

La maggior parte degli Stati può quindi registrare, tramite un’imposta integrativa internazionale, gli effetti corrispondenti applicando le regole GloBE in relazione a queste entità costitutive nei Paesi che non le hanno adottate, al fine di garantire al livello dell’intero gruppo un’imposizione minima del 15 per cento. Tuttavia, per

l’esercizio 2024 è applicabile «soltanto» l’imposta integrativa internazionale

«primaria», secondo la regola di inclusione del reddito (IIR), mentre l’imposta

integrativa internazionale «secondaria», secondo la regola sui profitti a bassa

imposizione (UTPR), è applicabile solo dal 2025.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Applicabilità temporale degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1

Gli articoli 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 delle norme tipo GloBE disciplinano in quanto disposizioni transitorie il trattamento delle attività delle passività fiscali differite esistenti al momento dell’adesione all’imposizione minima. Gli orientamenti amministrativi adottati il 13 gennaio 2025 sono una parte costitutiva della versione del 9 maggio 2025 del relativo commentario. Essi disciplinano le modalità di applicazione delle disposizioni transitorie dell’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE alle attività fiscali differite («deferred tax assets») sorte dopo il 30 novembre 2021 e derivanti da determinati vantaggi fiscali, diritti di opzione oppure nuovi sistemi fiscali. Secondo gli orientamenti, inoltre, la passività fiscale differita derivante dallo «storno» totale o parziale di tali attività fiscali differite non confluisce in linea di massima nel calcolo dell’aliquota effettiva d’imposta volta a garantire l’imposizione minima del 15 per cento. È tuttavia consentita un’eccezione limitata nel tempo («grace period») e nell’ammontare dell’importo («grace period limitation»).

Secondo il nuovo articolo 2 capoverso 3bis, gli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 delle norme tipo GloBE, adottati il 13 gennaio 2025, nel calcolo dell’imposta integrativa svizzera e internazionale vanno presi in considerazione

2 https://regeringen.se/contentassets/562b9818c8e0406882c9cb0fc9d001ca/nya-forenklingsregler-och-andra-kompletteringar-i-lagen-omtillaggsskatt.pdf