Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine

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amministrativi da parte dei singoli Stati. In tali circostanze il QDMTT svizzero conserva il proprio status di qualificazione sebbene gli orientamenti amministrativi non vengano ancora applicati dalla Svizzera a livello nazionale, dato che l’integrità del sistema è comunque garantita dal coordinamento internazionale.

Per le imprese che rientrano nell’ambito dell’imposta minima ma che nell’esercizio 2024 non hanno effettuato uno storno di attività fiscali differite secondo gli orientamenti amministrativi, la modifica dell’ordinanza non comporta alcun cambiamento.

Allo stesso modo la modifica non comporta alcun cambiamento per le imprese che sciolgono tali attività, ma che nell’esercizio 2024 non subirebbero comunque un aumento delle imposte dovuto all’imposizione minima poiché rispettano l’importo massimo (grace period limitation) previsto per il periodo di transizione (grace period).

Nel caso contrario, ovvero di imprese che sciolgono attività fiscali differite che superano tale importo e che nel periodo fiscale 2024 secondo gli orientamenti amministrativi subirebbero quindi un onere maggiore dovuto all’imposizione minima, le regole dell’imposizione minima definite dall’OCSE prevedono la menzionata «switch-off rule». In determinate circostanze, a queste imprese possono essere applicate imposte integrative internazionali (cfr. n. 2.3 e 4.1).

2.3 Imposta integrativa a seguito dell’applicazione della «switch-off rule» al periodo fiscale 2024

Poiché nel 2024 a livello internazionale è stata introdotta soltanto l’IIR, gli altri Stati hanno un diritto di imposizione solo se (1) hanno introdotto l’IIR e (2) hanno un diritto di imposizione in relazione alle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera. A tal fine, l’entità costitutiva deve essere detenuta da una società madre capogruppo (oppure da una holding intermedia) in uno Stato che ha introdotto l’IIR. Ciò significa, ad esempio, che una società svizzera detenuta direttamente da una società madre capogruppo statunitense non è soggetta all’IIR. Un’entità costitutiva detenuta da una holding (o holding intermedia) europea, è tuttavia soggetta nella maggior parte dei casi all’IIR. I gruppi di imprese svizzeri di norma, ovvero quando le società svizzere sono detenute dalla società madre capogruppo in Svizzera, non sono soggetti ad alcun onere dovuto alla «switch-off rule». Per permettere agli Stati con diritto di imposizione in base all’IIR in relazione alle società svizzere di verificare la corretta applicazione della «switch-off rule» da parte dei gruppi di imprese che nel 2024 hanno stornato le attività fiscali differite descritte negli orientamenti amministrativi, le pertinenti informazioni relative a queste attività differite devono essere messe a disposizione di tali Stati. Tale meccanismo di trasparenza verrà messo a punto nel quadro dell’Inclusive Framework.

2.4 Attuazione e entrata in vigore

Il Consiglio federale prevede di porre in vigore la presente modifica dell’OImM il giorno successivo alla decisione che adotterà in merito. La considerazione degli orientamenti