Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/33: Modifica dell’ordinanza sull’imposizione minima (OImM) in adempimento delle mozioni 25.4392 e 25.4399 · 14 pagine
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motivato la limitazione temporale adducendo che le mozioni sono state presentate con l’obiettivo di evitare incertezze e oneri con effetto retroattivo per i periodi fiscali già conclusi e, allo stesso tempo, non compromettere l’accettazione a livello internazionale della normativa svizzera oltre quanto strettamente necessario.
Secondo i relatori, il testo della mozione ammette tale interpretazione ed è anche in tal senso che la maggioranza della Commissione vuole che sia inteso.
La presente modifica dell’OImM attua le mozioni nel senso suesposto.
1.2 Contenuto del progetto
Il progetto comprende le disposizioni relative alla data di applicazione degli orientamenti amministrativi del 13 gennaio 2025 sull’articolo 9.1
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta infatti di un mandato parlamentare che viene
adempiuto dal Consiglio federale.
1.4 Diritto comparato; data d’applicazione degli orientamenti amministrativi sull’articolo 9.1 statuita da altri Paesi
L’imposizione minima dei gruppi di imprese multinazionali secondo le norme tipo globali è stata introdotta nell’Unione Europea tramite la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. L’imposizione minima dell’OCSE nell’Unione Europea non si basa sul diritto dell’Unione direttamente applicabile, bensì su una direttiva che gli Stati membri hanno dovuto recepire nelle rispettive legislazioni fiscali. In tal modo viene istituita in ogni Paese una base giuridica nazionale che riprende il contenuto delle disposizioni della direttiva dell’UE, ma che formalmente fa parte del diritto fiscale nazionale. L’applicazione degli orientamenti amministrativi dell’Inclusive Framework va pertanto disciplinata anche nel diritto nazionale.
Mentre la maggior parte degli Stati attuatori applica la regola degli orientamenti amministrativi del 13 gennaio 2025 già agli esercizi che iniziano a partire dal 31 dicembre 2023, ovvero con l’entrata in vigore dell’imposizione minima, singoli Paesi hanno previsto una data successiva. Il Regno Unito prevede ad esempio, nel «Finance Act 2026»1, l’applicazione agli esercizi che terminano il 21 luglio 2025 o in una data
1 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2026/11/enacted