Rapporto sui risultati

Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 18 pagine

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di protezione dal rumore poiché, secondo l’orientamento prevalente, tali autorizzazioni non sono da considerarsi compiti federali ai sensi dell’articolo 2 LPN nemmeno secondo il diritto vigente;

− Advokatur Mörikofer sottolinea che è opinabile se la normativa proposta sia conforme al

diritto federale e ritiene che sarebbe opportuno definire una normativa che parta dalla definizione concreta del concetto di compito federale;

− secondo ES, occorre verificare con urgenza se e in quale forma il ricorso (abusivo) ai

rimedi giuridici non debba comportare adeguate conseguenze economiche per l’opponente o il ricorrente in caso di soccombenza.

6.3 Art. 11 cpv. 3 progetto OISOS

18 Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG), due partiti (PLR, PVL), tre associazioni mantello (ACS, economiesuisse, UCS) e 43 organizzazioni (AP, ARS, AS, Casafair, Centre Patronal, DAH, ES, EspaceSuisse, FSU, GLP, SSAS, GVP ZH, HEV, Holzbau, ICOMOS, CSAC, RPC, RPS, RWU, RZU, SAM, FFS, SSIC, usam, SIA, Stadt Zürich, Stierli und Ruggli, suissetec, FSPC, SVIT, USPI, VATG, VINTEX, VIS, ASSSA, AES, VZI, WBG, WOHNEN, ZHK, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) sono esplicitamente a favore dell’introduzione del suddetto articolo poiché chiarisce il margine di manovra dei Cantoni e dei Comuni nell’applicazione dell’ISOS. Riconoscono l’utilità di questo chiarimento in quanto evidenzia sia la rilevanza della ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 3 OPT, sia l’importanza del fatto che i relativi risultati siano documentati, ad esempio nel resoconto sulla pianificazione ai sensi dell’articolo 47 OPT. Sottolineano inoltre che il nuovo testo dell’articolo sancisce la prassi vigente, facilita la comprensione dell’ISOS e contribuisce a una maggiore certezza del diritto e della pianificazione.

Riguardo a questo articolo sono state presentate poche richieste di modifica. Le principali sono esposte qui di seguito:

− tre Cantoni (AR, BS, ZH) e un’organizzazione (DCPA) chiedono di sostituire l’espressione

«Nell’adempimento dei loro compiti» con «Nelle proprie pianificazioni», in base alla seguente motivazione: gli attuali capoversi 1 e 2 recepiscono nell’OISOS la giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’obbligo di tenere conto dell’ISOS nella pianificazione cantonale e comunale. Perciò il capoverso 3 non dovrebbe riferirsi all’adempimento dei compiti dei Cantoni in generale, bensì menzionare espressamente la pianificazione, in linea con lo scopo della normativa. In questo modo sarebbe chiaro che il nuovo capoverso 3 si applica laddove la ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 3 OPT è più frequente, ovvero nell’elaborazione dei piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni e dei Comuni.

Inoltre, riguardo all’articolo 11 OISOS, il rapporto esplicativo dovrebbe precisare che la ponderazione degli interessi ai sensi dell’articolo 3 OPT va effettuata tempestivamente e al livello amministrativo pertinente in sede di pianificazione (piano direttore o di utilizzazione), che un eventuale coinvolgimento delle commissioni federali deve avvenire di norma in questa sede e che, successivamente, i progetti conformi alla pianificazione devono in linea di principio rispettare le disposizioni pianificatorie definitive (passate in giudicato), purché non abbiano altri effetti sostanziali o di ampia portata sull’insediamento. È ritenuto importante che questi punti siano precisati nel rapporto esplicativo perché in questo modo si chiarirebbe che le decisioni fondamentali rispetto all’ISOS vanno prese tempestivamente nell’ambito dei piani direttori e di utilizzazione e non solo quando è il momento di esaminare le richieste di autorizzazione edilizia. Ciò aumenterebbe la certezza del diritto e della pianificazione, eviterebbe le ridondanze amministrative e ridurrebbe il rischio che decisioni pianificatori già ampiamente accettate vengano rimesse in discussione da singole richieste di autorizzazione edilizia;