Rapporto sui risultati

Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 18 pagine

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Un Cantone (ZH) e un’organizzazione (DCPA) chiedono infine che l’obiettivo di conservazione «C» venga precisato nel rapporto esplicativo affinché sia chiaro in che misura debba essere conservata la sostanza che determina il carattere di una componente dell’insediamento. A loro avviso, ciò è necessario per consentire ai Cantoni e ai Comuni di attuare la disposizione con coerenza, trasparenza e certezza del diritto.

6.2 Art. 10, cpv. 1bis progetto OISOS

18 Cantoni (AG, AI, AR, AS, BE, BL, FR, GE, GR, JU, OW, NE, NW, SG, SO, TG, VD, ZH), un partito (PVL), un’associazione mantello (UCS) e 46 organizzazioni (Advokatur Mörikofer, AES, AP, ARS, AS, ASSSA, BLS, Casafair, CFMS/CFNP, CSAC, DAH, DCPA, EIT.swiss, ES, EspaceSuisse, FAS, FFS, FSAP, FSPC, FSU, GLP, GPV ZH, Holzbau, ICOMOS, JardinSuisse, Jermann, RPC, RPS, RZU, SAM, SIA, SSAS, SSIC, Stadt Zürich, Stierli und Ruggli, SVIT, usam, VATG, VINTES, VIS, VZI, WBG, WOHNEN, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) sono esplicitamente favorevoli alla modifica che limita l’applicazione diretta dell’ISOS ai progetti che hanno un impatto effettivo sugli insediamenti. A loro avviso la proposta è solida, apporta miglioramenti rapidi e aumenta la certezza del diritto e della pianificazione. Molti sottolineano tuttavia che la formulazione dell’articolo, sebbene sia corretta dal punto di vista giuridico, è complicata e difficile da capire. Chiedono quindi di semplificarla dal punto di vista linguistico e di rivederne la sistematica e la struttura. Tre Cantoni (AR, OW, ZH), un’associazione mantello (economiesuisse) e due organizzazioni (SSIC, ZHK) chiedono invece di ripristinare la formulazione contenuta nel rapporto sulla «Tavola rotonda ISOS» del 26 giugno 2025.

Tre partecipanti alla consultazione esprimono un parere critico. Avocat Voisard e Patrimoine JU ritengono che il primo periodo dell’articolo 10 capoverso 1bisdel progetto OISOS sia formulato in modo impreciso e lasci ampio spazio all’interpretazione, mentre il secondo periodo, che esclude qualsiasi partecipazione delle commissioni federali, crea più problemi di quanti ne risolva. ES nutre forti dubbi sul fatto che questa nuova regolamentazione a livello di ordinanza possa garantire una sufficiente certezza giuridica e soprattutto che sia efficace nel ridurre le opposizioni e i ricorsi ingiustificati anche nelle procedure di autorizzazione in materia di protezione dal rumore o in relazione alle seconde case. A suo avviso, l’applicazione diretta dell’ISOS andrebbe limitata ai casi in cui la Confederazione o gli enti federali autonomi agiscono in qualità di committenti.

Molti di coloro che sono favorevoli al progetto ritengono che la formulazione proposta non soddisfi ancora del tutto l’obiettivo di semplificare significativamente l’applicazione, cioè di ridurre sensibilmente i casi di applicazione diretta e snellire la procedura. Ne risultano le seguenti proposte di modifica:

− un Cantone (SH), un’associazione mantello (UCS) e quattro organizzazioni (FSU, GPV

ZH, Stadt Zürich, WBG) chiedono al Consiglio federale di stralciare il riferimento all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LPN, sostenendo che, nonostante gli esempi riportati nel rapporto esplicativo, questa disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che le agevolazioni si applicano unicamente ai compiti della Confederazione elencati nel citato capoverso della LPN, anche se l’elenco non è esaustivo. Inoltre, il riferimento renderebbe l’articolo meno leggibile e comprensibile;

− due Cantoni (BE, SH), un partito (PLR), due associazioni mantello (economiesuisse, UCS)

e 17 organizzazioni (Centre Patronal, costruzionesvizzera, EIT.swiss, FSU, GPV ZH, Holzbau, RWU, RZU, SSIC, Stadt Zürich, SVIT, usam, USPI, WBG, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich Versicherungsgesellschaft) chiedono di rinunciare integralmente al requisito dell’interesse preponderante, ovvero alla dicitura secondo cui gli interventi su un oggetto «sono ammissibili purché siano giustificati da un interesse preponderante», adducendo che sarebbe sufficiente stabilire che gli interventi su un oggetto «sono ammissibili purché l’elemento soggetto alla procedura di autorizzazione non abbia effetti sull’insediamento». Questo perché, a loro avviso, il requisito di non avere effetti