Rapporto sui risultati
Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 18 pagine
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1. Situazione iniziale
L’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) si fonda sulla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e designa, in base a criteri standardizzati, gli insediamenti considerati di importanza nazionale in virtù delle loro qualità in termini di cultura della costruzione. Negli ultimi tempi si sono riscontrate sempre più difficoltà nell’applicazione dell’inventario e nelle procedure correlate.
Per porvi rimedio, il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), ha organizzato una tavola rotonda sull’ISOS e sulla sua attuazione. Rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile si sono confrontati e hanno sviluppato congiuntamente una serie di proposte ampiamente condivise su come attuare in tempi rapidi misure concrete per migliorare l’applicazione dell’ISOS. I risultati della «Tavola rotonda ISOS» sono stati esposti in un rapporto1. Nella seduta del 26 settembre 2025, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di attuare le misure ivi proposte, dando priorità a quelle che comportano una modifica dell’ordinanza del 13 novembre 2019 riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12) e dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; (RS 700.1). Il presente progetto è il risultato di questo lavoro.
2. Oggetto del progetto posto in consultazione
Nel corso della «Tavola rotonda ISOS» è emerso che l’attuazione e l’applicazione dell’ISOS presentano alcune difficoltà, in particolare nei seguenti ambiti:
− l’applicazione diretta delle disposizioni relative all’ISOS nelle procedure di autorizzazione
ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LPN (ad esempio per l’esame e rilascio dei permessi previsti dalla legislazione in materia di protezione delle acque o la realizzazione di impianti sotterranei di protezione civile);
− l’applicazione diretta delle disposizioni relative all’ISOS nel caso degli impianti solari
destinati a componenti di insediamento ed elementi eminenti annoverati nell’ISOS con l’obiettivo di conservazione «conservazione della sostanza»;
− la presa in considerazione dell’ISOS nelle pianificazioni cantonali e comunali;
− l’interpretazione degli obiettivi di conservazione dell’ISOS.
Per ovviare a queste criticità, l’OISOS e l’OPT vengono modificate come segue:
− per quanto riguarda gli interventi nelle zone edificabili, viene introdotta una definizione più restrittiva del concetto di «adempimento di un compito della Confederazione», la quale implica che l’applicazione diretta dell’ISOS diventa obbligatoria solo se l’elemento del progetto che richiede un permesso ha ripercussioni effettive sull’insediamento (introduzione dell’art. 10 cpv. 1bisOISOS);
− per gli impianti solari all’interno di componenti dell’insediamento rispettivamente in perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell’ISOS con l’obiettivo di conservazione «conservazione della sostanza», il meccanismo dell’obbligo di autorizzazione viene limitato agli edifici esistenti (modifica dell’art. 32b OPT);
− riguardo all’applicazione dell’ISOS nell’adempimento dei compiti dei Cantoni e dei
Comuni, per una maggiore garanzia viene esplicitato il margine di manovra a loro disposizione (introduzione dell’art. 11, cpv. 3, OISOS);
− le definizioni degli obiettivi di conservazione dell’ISOS vengono formulate in modo più
1 www.isos.ch > Materiali.