Rapporto sui risultati
Consultazione 2026/4: Modifica dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) e dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) · 18 pagine
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cultura della costruzione di qualità.
Vengono presentate, in particolare, le seguenti richieste:
− un Cantone (AG) fa notare che, secondo il metodo ISOS II, i concetti di «perimetro
edificato», «gruppo edilizio» ed «elemento eminente» sono stati sostituiti dal termine «componente dell’insediamento» e che quindi sia il caso di chiedersi se, nell’ambito della modifica dell’OPT, non sia opportuno inserire anche questo termine;
− due Cantoni (BE, NW) e un’organizzazione (DCPA) chiedono che all’articolo 32b
capoverso 1 lettera b OPT e nel rapporto esplicativo si stabilisca espressamente che i nuovi edifici e gli edifici sostitutivi non sono considerati monumenti culturali ai sensi dell’articolo 18a capoverso 3 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), affinché per i Cantoni e i Comuni sia inequivocabilmente chiaro che detti edifici non sottostanno ai vincoli previsti per i beni culturali;
− sei organizzazioni (ES, VIS, VZI, Zürich Anlagestiftung, Zurich Invest AG, Zürich
Versicherungsgesellschaft) suggeriscono di valutare se sia possibile una deroga anche per gli edifici esistenti collaudati da poco tempo (ad esempio da non più di 20 giorni) poiché ritengono ingiustificato che, per edifici così recenti, l’installazione di impianti solari sia soggetta a particolari disposizioni di protezione;
− otto Cantoni (BE, BS, FR, GE, NW, OW, VS, ZH) e otto organizzazioni (aeesuisse, DCPA,
EIT, Holzbau, SSIC, suissetec, SVIT, Swissolar) ritengono che non sia chiaro quando un monumento culturale sia «pregiudicato in modo sostanziale» dall’installazione di un impianto solare e in quali casi gli interessi estetici prevalgano su quelli dell’utilizzazione. A loro avviso, questa mancanza di chiarezza complica l’attuazione della normativa e, nella prassi, conduce non di rado a procedure di autorizzazione eccessivamente caute, lunghe e costose. I sostenitori di questo parere chiedono pertanto che nell’OPT vengano definiti criteri precisi per la valutazione del «pregiudizio sostanziale» arrecato a un bene culturale dall’installazione di un impianto solare ai sensi dell’articolo 18a capoverso 3 LPT. A tal fine, un Cantone (BE) e un’organizzazione (DCPA) propongono una formulazione più concreta. La DCPA ripresenta la proposta che aveva già incluso nel parere del 25 settembre 2024 nell’ambito della consultazione sull’OPT (n. 2024/54). Ritiene inoltre che sia necessario chiarire il nesso tra l’articolo 18a capoverso 3 LPT e l’articolo 18a capoverso 4 della stessa legge, nonché definire con esattezza fino a che punto si possano far valere requisiti estetici nel caso specifico. Anche in questo caso la DCPA raccomanda, come già indicato nel suo parere del 25 settembre 2024, di aggiungere un nuovo articolo all’OPT. Suissetec suggerisce di definire, in un articolo aggiuntivo, principi guida e criteri chiari per l’installazione di impianti solari sui monumenti culturali;
− due organizzazioni (EspaceSuisse e SIA) accolgono con favore il chiarimento apportato al
capoverso 2, secondo il quale gli edifici nuovi e sostitutivi sono considerati esistenti a partire dal collaudo dell’opera, poiché sancisce una distinzione tra «nuovi edifici ed edifici sostitutivi» e «edifici esistenti». Tre Cantoni (BE, TG, VS) suggeriscono tuttavia di riesaminare l’espressione «a partire dalla data di collaudo dell’opera» poiché potrebbe sorgere la questione di quale controllo dei lavori o collaudo debba essere considerato determinante.
Dodici organizzazioni (DAH, FP, Heimatschutz AI, Heimatschutz BE, Heimatschutz BL, Heimatschutz GL, Heimatschutz SG/AI, Heimatschutz ZG, Patrimoine GE, Patrimoine JU, Patrimoine VD, PS) accolgono con favore l’approccio volto a precisare in modo mirato l’applicazione diretta dell’ISOS laddove è necessario per garantire maggiore chiarezza nella prassi esecutiva. Ritengono tuttavia che la formulazione proposta all’articolo 32b lettera b OPN non sia del tutto adeguata per raggiungere l’obiettivo prefissato. Adducono a tal proposito che l’impatto visivo di un impianto solare sul contesto è determinante per l’insediamento e il paesaggio, indipendentemente dal fatto che si trovi su un edificio nuovo o esistente. Dopo un’approfondita analisi giuridica, propongono pertanto di modificare il testo e stabilire che, nel caso degli impianti solari sui nuovi edifici, l’ISOS si applica in maniera diretta solo all’impianto stesso e non automaticamente all’intero edificio. In questo modo si garantirebbe la protezione