Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/43: Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica dei veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936) · 15 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e basi giuridiche
La misura richiesta dalla mozione mira principalmente a interessi pubblici: in primo luogo alla tutela dell’ambiente e, in secondo luogo, all’alleggerimento del carico sulle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica. La misura permette ai proprietari di veicoli elettrici di accedere a infrastrutture di ricarica. In questo modo si promuove lo sviluppo della mobilità elettrica, si riducono le emissioni di CO2 e si contribuisce a proteggere l’ambiente. Secondo la mozione, la misura dovrebbe inoltre alleggerire il carico sulla rete di distribuzione e, grazie a un maggior numero di stazioni di ricarica lenta controllabili, ridurre al minimo i costi di ampliamento della rete e quelli dell’energia. La misura riguarda quindi settori che, secondo gli articoli 74, 89 e 91 della Costituzione federale (Cost.)21, competono alla Confederazione. Poiché la normativa prevista non mira, in concreto, a regolamentare un consumo economico e razionale di energia negli edifici, la Confederazione non interferisce con la competenza che l’articolo 89 capoverso 4 Cost. riserva ai Cantoni. Grazie al suo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, la normativa proposta a livello federale può fondarsi sulla competenza legislativa che l’articolo 74 Cost. riserva alla Confederazione. Oltre a promuovere interessi pubblici quali la protezione l’ambiente e la riduzione dell’impatto sulle reti di distribuzione dell’energia, la misura prevista, garantendo l’accesso a un’infrastruttura di ricarica, serve anche gli interessi privati dei locatari e dei proprietari per piani che utilizzano veicoli elettrici. Questo interesse privato, tuttavia, appare secondario rispetto agli interessi pubblici, ragione per cui è opportuno inserire la disposizione nella LEne e configurarla come un diritto fondato sul diritto pubblico.
6.2 Compatibilità con i diritti fondamentali
L’ingerenza nella garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e nella libertà economica (art. 27 Cost.) rispetta le condizioni poste dall’articolo 36 Cost. La nuova disposizione della LEne è volta a tutelare interessi pubblici quali la protezione dell’ambiente e la riduzione dell’impatto sulle reti di distribuzione di energia elettrica. La misura è idonea e necessaria a garantire tali interessi pubblici. Essa non va oltre quanto ragionevolmente necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed è, alla luce di tali obiettivi, accettabile.
6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In questo ambito non sussistono obblighi internazionali a carico della Svizzera e, di conseguenza, la questione della compatibilità non si pone.
21 RS 101