Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/43: Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica dei veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936) · 15 pagine
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2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La diffusione delle infrastrutture di ricarica costituisce una parte importante della politica energetica dell’UE. La possibilità di disporre di un’infrastruttura di ricarica a domicilio è considerata un elemento centrale della strategia politica volta a promuovere la mobilità elettrica. La direttiva (UE) 2024/127512 (direttiva EPBD) obbliga gli Stati membri a dotare gli edifici nuovi e quelli ristrutturati di un’infrastruttura di ricarica di base e a semplificare le procedure per le installazioni private. Poiché la direttiva EPBD lascia un margine di discrezionalità, la situazione giuridica in Europa rimane frammentata.
Tuttavia, diversi Paesi europei hanno già adottato disposizioni di legge per facilitare l’accesso a infrastrutture di ricarica private per chi abita in edifici con più unità abitative, in particolare negli edifici nuovi e in quelli ristrutturati.
Ciononostante, per i locatari e i proprietari di immobili esistenti questo non comporta automaticamente un diritto individuale di installare una stazione di ricarica. Le regolamentazioni variano da un Paese all’altro: in Germania, Francia e Norvegia13, ad esempio, i locatari e i comproprietari di un edificio esistente hanno il diritto di installare una soluzione di ricarica sul proprio parcheggio (tolleranza). I costi sono a carico del richiedente. La Svezia e la Danimarca, così come molti altri Paesi dell’UE, si concentrano maggiormente sugli edifici nuovi piuttosto che sui diritti individuali negli edifici esistenti, cosa che corrisponde maggiormente a quanto previsto dalla direttiva EPBD.
In Svizzera, alcuni Cantoni hanno preso l’iniziativa e adottato disposizioni edilizie concrete per facilitare l’installazione di infrastrutture di ricarica a domicilio, in particolare negli edifici nuovi e, in parte, anche in quelli sottoposti a un’ampia ristrutturazione. Tra questi figurano Neuchâtel, Berna, Lucerna e Sciaffusa. Per i locatari o i comproprietari di una proprietà per piani, tuttavia, queste disposizioni non comportano un diritto individuale a un’infrastruttura di ricarica a domicilio.
3 Parti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
All’origine della modifica di legge qui proposta vi è la mozione 23.3936 presentata dal consigliere nazionale Jürg Grossen. Questo il testo della mozione: «Il Consiglio federale è incaricato di garantire l’accesso alle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche anche ai locatari e ai proprietari per piani. Le stazioni di ricarica lenta per le auto elettriche sono di importanza centrale per l’attuazione della transizione energetica e della mobilità. La loro rilevanza è stata rafforzata dalle più recenti decisioni del
12 Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, nella versione della GU L 2024/1275 dell’8.5.2024.
13 Cfr. Germania: § 554 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Francia: Décret n° 2020-1720; Norvegia: National charging strategy (cap. 4.2), consultabile su www.regjeringen.no/en > Documents > Reports, plans and strategies > Ministry of Transport