Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/43: Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica dei veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936) · 15 pagine

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d’interesse ipotecario di riferimento, a condizione che quest’ultimo non superi il 2 per cento.

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Art. 45c Installazione di base per la ricarica di veicoli elettrici

Il capoverso 1 di questa disposizione impone al proprietario di un parcheggio concesso in uso a una persona insieme a locali d’abitazione l’obbligo di realizzare l’installazione di base per la ricarica di veicoli elettrici, se la persona lo richiede e se la realizzazione appare ragionevole. Nella maggior parte dei casi si tratterà di rapporti di locazione classici, nei quali il locatario si avvarrà del diritto di obbligare il proprietario a realizzare un’installazione di base. Un altro caso frequente sarà probabilmente quello di comproprietari in una comunione di proprietari per piani. Tuttavia, sono ipotizzabili anche altre configurazioni, motivo per cui è stata scelta una formulazione molto aperta. Nel capoverso 1 figurano diversi concetti giuridici indeterminati che è necessario chiarire.

Un parcheggio concesso in uso insieme a locali d’abitazione è, nel quadro di un rapporto di locazione, un parcheggio concesso dal locatore allo stesso locatario e il cui uso è connesso a quello dell’oggetto locato principale, ovvero i locali d’abitazione. A tal fine non è rilevante se sia stato concluso o meno un contratto a parte. Anche la data di stipula del contratto non ha alcuna rilevanza. Ad esempio, può verificarsi che il locatario di un’abitazione sia essere interessato sin dall’inizio a un’autorimessa o a un parcheggio che non è ancora disponibile e che potrà essergli locato solo nel corso del contratto. In tali casi, per l’autorimessa o il parcheggio che vengono ad aggiungersi alla locazione si applicano le stesse condizioni previste per porre fine alla locazione dell’abitazione (cfr. il messaggio del 27 marzo 198515 concernente la revisione del diritto del contratto di locazione nel Codice delle obbligazioni, ad art. 253a). Sono compresi anche i parcheggi che un sublocatario prende in locazione insieme ai locali d’abitazione. Non sono invece compresi i parcheggi presi in locazione presso un altro locatore.

La realizzazione dell’installazione di base può essere richiesta anche da chi vive in locali abitativi la cui concessione rimunerata costituisce l’oggetto principale di contratti di affitto non agricoli e di altri tipi di contratto. In caso di comproprietà o proprietà per piani di parcheggi, l’obbligo di realizzare l’infrastruttura si applica indipendentemente dal fatto che un comproprietario abiti personalmente nei locali d’abitazione con cui il parcheggio è concesso in uso, oppure che conceda in uso i locali d’abitazione, insieme al parcheggio, a una terza persona. Analogamente ad altri diritti che i comproprietari per piani hanno nei confronti della comunione di proprietari per piani (diritto a un regolamento ai sensi dell’art. 712g cpv. 3 del Codice civile svizzero [CC]16, diritto alla nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 712q cpv. 1 CC), anche il diritto in questione qui andrebbe fatto valere in primo luogo in sede di assemblea dei comproprietari per piani e solo in via sussidiaria – ossia in caso di ri-

15 FF 1985 I 1201, pag. 1232

16 RS 220