Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/43: Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica dei veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936) · 15 pagine
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ché non è necessaria alcuna esecuzione da parte delle autorità, non è possibile ottenere una semplificazione con l’ausilio di mezzi elettronici. Inoltre, le imprese che entrerebbero in linea di conto non possono beneficiare di uno sgravio attraverso l’abrogazione di regolamentazioni nello stesso settore, in quanto non esistono ancora disciplinamenti in materia.
Per le superfici destinate ai parcheggi si riscontrano numerose forme diverse di proprietà e di locazione. Di norma, gli edifici con più unità abitative mettono a disposizione posti auto in autorimesse o parcheggi all’aperto nelle immediate vicinanze dell’immobile. Nel quadro della legislazione edilizia, di solito il proprietario è tenuto a predisporre un numero sufficiente di posti auto per i residenti dell’immobile e per gli ospiti. Nella pratica, tuttavia, i posti auto possono essere messi a disposizione anche di terzi, vicini, lavoratori o aziende della zona.
Se si impone al proprietario l’obbligo di mettere a disposizione un’installazione di base per la ricarica delle auto elettriche, occorre chiarire la portata di tale obbligo. In particolare, occorre chiedersi se anche l’«utente terzo» di un parcheggio possa chiedere al proprietario di rispettare l’obbligo di installare un’infrastruttura di ricarica o se tale diritto vada riservato esclusivamente alle persone che abitano nell’edificio.
Durante l’elaborazione del testo di legge sono state esaminate le due varianti seguenti:
Variante 1: La mozione chiede innanzitutto la realizzazione di infrastrutture di ricarica a domicilio. Ciò suggerirebbe piuttosto una limitazione alle persone che abitano nell’immobile. Il diritto all’installazione di base per l’infrastruttura di ricarica vale direttamente solo per la persona che abita in un immobile o in un complesso residenziale e alla quale il parcheggio è concesso in uso esclusivo insieme all’abitazione. Inoltre, l’installazione deve essere ragionevole, ovvero non deve comportare costi sproporzionatamente elevati né, ad esempio, limitare in modo inaccettabile l’uso dell’autorimessa.
Variante 2: Il diritto all’installazione di base per l’infrastruttura di ricarica vale in modo esteso per le persone alle quali è concesso in uso un parcheggio, indipendentemente dal fatto che esse abitino o meno nel rispettivo immobile. In questa variante, l’unica condizione è che il parcheggio sia locato in relazione alla situazione abitativa, ad esempio in un autosilo o in un’autorimessa situata nelle vicinanze. Rispetto alla prima variante, questa comprende una cerchia più ampia di aventi diritto e di soggetti obbligati all’installazione. Soprattutto nelle città, non tutti gli immobili residenziali dispongono di autorimesse o di parcheggi propri. In questa variante, pertanto, il locatario di un parcheggio potrebbe richiedere l’installazione di un’infrastruttura di ricarica al proprietario dello stesso. Anche in questa variante l’installazione deve essere ragionevole, ovvero non deve comportare costi sproporzionatamente elevati né, ad esempio, limitare in modo inaccettabile l’uso dell’autorimessa.
È stata adottata la variante 1 sulla base delle considerazioni seguenti:
- Il disciplinamento mira a coprire la maggior parte dei casi di ricarica a domicilio7, definendo l’obbligo di realizzare l’infrastruttura di ricarica in chiara
7 Stima basata sui dati della statistica degli edifici e delle abitazioni elaborata dall’Ufficio federale di statistica, consultabile su www.bfs.admin.ch > Statistiche > Costruzioni e abitazioni > Rilevazioni > Statistica degli edifici e delle abitazioni (dal 2009)