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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine

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Allegato (art. 29)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile16

Art. 374 cpv. 1 e cpv. 3

1Il coniuge, il partner registrato o il partner con cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà (PACS) che vive con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

3Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni la persona con diritto di rappresentanza deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

Art. 376

C. Intervento1

dell’autorità di Se sussistono dubbi sull’adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l’auprotezione degli torità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna alla peradulti

sona con diritto di rappresentanza un documento che ne attesta i poteri.

2Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d’ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza della persona con diritto di rappresentanza oppure istituisce una curatela.

Art. 378 cpv. 1 n. 3

1Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

3. il coniuge, partner registrato o la persona con cui è stato stipulato un PACS che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

2. Codice delle obbligazioni17

Art. 134 cpv. 1 n. 3ter

1La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

16 RS 210

17 RS 220