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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine

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Capitolo 2: Stipulazione del PACS

Sezione 1: Condizioni

Art. 3

1Per stipulare un PACS entrambe le persone devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.

2Il PACS è escluso per le persone che:

a. sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, sia per discendenza che per adozione;

b. sono sposate;

c. sono vincolate da un’unione domestica registrata; oppure

d. vivono già in un regime di PACS, salvo se si tratta di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale.

3L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro.

Sezione 2: Forma e procedura

Variante 1: Stipulazione mediante atto pubblico

Art. 4 Forma

Per essere valido il PACS richiede un contratto concluso mediante atto pubblico. Il contratto deve essere firmato da entrambe le persone.

Art. 5 Procedura

1Entrambe le persone devono comparire personalmente davanti al pubblico ufficiale e dichiarare che intendono stipulare un PACS.

2Devono presentare i documenti richiesti e dichiarare che adempiono ai requisiti per la stipulazione del PACS.

3I cittadini stranieri devono dimostrare di essere iscritti nel registro dello stato civile.

4Il PACS è stipulato con la conclusione dell’atto pubblico.

Art. 6 Obbligo di comunicazione e di registrazione

1Entro cinque giorni lavorativi, il pubblico ufficiale comunica la stipulazione del PACS all’autorità dello stato civile del luogo in cui è stato stipulato e le trasmette al contempo una copia certificata dell’atto pubblico.

2L’ufficio dello stato civile iscrive il PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un’attestazione della registrazione.