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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine
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Variante 2: Stipulazione presso l’ufficio di stato civile
Art. 4 Forma
Il PACS è stipulato davanti all’ufficiale di stato civile.
Art. 5 Procedura
1Entrambe le persone devono comparire personalmente presso l’ufficio dello stato civile e dichiarare che intendono stipulare un PACS.
2Devono presentare i documenti richiesti e dichiarare di adempiere i requisiti per stipulare il PACS.
3L’ufficiale dello stato civile esamina se le condizioni per stipulare il PACS sono soddisfatte.
4L’ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà e fa loro firmare il documento.
Art. 6 Registrazione
L’ufficio dello stato civile registra il PACS nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un’attestazione della registrazione.
Sezione 3: Nullità
Art. 7
1Il PACS è dichiarato nullo se:
a. al momento della stipulazione uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;
b. la stipulazione era vietata per parentela;
c. al momento della stipulazione uno dei partner era coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata o aveva già stipulato un PACS e il matrimonio, l’unione domestica registrata o il PACS non erano stati sciolti, salvo se si tratta di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale.
2La nullità è accertata d’ufficio. L’azione di nullità è promossa dall’autorità cantonale competente al domicilio di uno dei partner.
3Qualora le autorità della Confederazione e dei Cantoni abbiano motivo di ritenere che sussista un motivo di nullità e nella misura in cui sia compatibile con i loro compiti, lo comunicano all’autorità competente dell’azione.
4Dopo lo scioglimento del PACS l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio.
5La nullità del PACS produce effetti soltanto dopo che è stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il PACS produce tutti gli effetti di un PACS valido.