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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine
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Capitolo 4: Misure giudiziarie
Art. 14 Intervento del giudice
I partner possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari o essi siano in disaccordo in un affare importante per il PACS. L’articolo 172 capoversi 2 e 3 CC9 è applicabile per analogia.
Art. 15 Misure durante la convivenza
Le misure giudiziarie durante la convivenza sono rette per analogia secondo gli articoli 173, 174 e 178 CC10.
Art. 16 Organizzazione della vita separata
1Ogni partner è autorizzato a sospendere la comunione domestica.
2Il giudice, ad istanza di uno dei partner:
a. stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al partner;
b. prende misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche se i figli vivono nell’abitazione della famiglia.
3Se i partner hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
4Le ulteriori misure sono rette per analogia secondo gli articoli 176a–178 CC11.
Art. 17 Modificazione delle circostanze
1In caso di modificazione delle circostanze l’articolo 179 capoverso 1 CC12 è applicabile per analogia.
2Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio.
Capitolo 5: Scioglimento del PACS
Sezione 1: Condizioni e procedura
Art. 18 Dichiarazione di scioglimento
1I partner dichiarano congiuntamente o unilateralmente che intendono sciogliere un PACS all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.
9 RS 210
10 RS 210
11 RS 210
12 RS 210