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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine

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Capitolo 4: Misure giudiziarie

Art. 14 Intervento del giudice

I partner possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari o essi siano in disaccordo in un affare importante per il PACS. L’articolo 172 capoversi 2 e 3 CC9 è applicabile per analogia.

Art. 15 Misure durante la convivenza

Le misure giudiziarie durante la convivenza sono rette per analogia secondo gli articoli 173, 174 e 178 CC10.

Art. 16 Organizzazione della vita separata

1Ogni partner è autorizzato a sospendere la comunione domestica.

2Il giudice, ad istanza di uno dei partner:

a. stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al partner;

b. prende misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche se i figli vivono nell’abitazione della famiglia.

3Se i partner hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

4Le ulteriori misure sono rette per analogia secondo gli articoli 176a–178 CC11.

Art. 17 Modificazione delle circostanze

1In caso di modificazione delle circostanze l’articolo 179 capoverso 1 CC12 è applicabile per analogia.

2Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio.

Capitolo 5: Scioglimento del PACS

Sezione 1: Condizioni e procedura

Art. 18 Dichiarazione di scioglimento

1I partner dichiarano congiuntamente o unilateralmente che intendono sciogliere un PACS all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

9 RS 210

10 RS 210

11 RS 210

12 RS 210