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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine

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Art. 307e Durata delle misure per l’organizzazione della vita separata

1Se un giudice ha già pronunciato misure concernenti l’organizzazione della vita separata, quelle relative all’abitazione familiare e agli interessi dei figli sono mantenute. Per la revoca o la modifica delle misure è competente il giudice che si è occupato degli effetti dello scioglimento.

2Le misure decadono se i partner non propongono azione entro i termini di cui all’articolo 307d capoverso 1.

Art. 307f Congiunzione e rimessione in caso di causa pendente concernente

l’organizzazione della vita separata

1Il giudice congiunge l’azione concernente gli effetti dello scioglimento con quella concernente l’organizzazione della vita separata se sono pendenti presso lo stesso giudice.

2Se sono pendenti presso giudici diversi, la causa concernente l’organizzazione della vita separata è rimessa al giudice che si occupa degli effetti dello scioglimento.

3Il giudice assegna un termine alle parti per adeguare le loro conclusioni.

4Le azioni sono giudicate in procedura semplificata.

Art. 307g Procedura

1Il giudice convoca le parti a un’udienza e cerca di conseguire un’intesa.

2Se l’intesa non è raggiunta, il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. Si applica la procedura semplificata.

3Il giudice accerta d’ufficio i fatti.

4Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.

Art. 307h Provvedimenti cautelari

1Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia gli articoli 272 e 273.

2Si applica la procedura sommaria.

Art. 307i Modifica degli effetti dello scioglimento stabiliti con decisione

passata in giudicato

1Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette per analogia dall’articolo 134 CC21.

2Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).

21 RS 210