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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine

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7. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 20a cpv. 1 lett. a

1L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato, o la persona che:

1. ha vissuto in un regime di patto civile di solidarietà (PACS) fino al decesso dell’assicurato,

2. ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso, o

3. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

26 RS 831.40