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Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 16 pagine

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Art. 27 Effetti della conversione

1Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, il PACS secondo la presente legge è stipulato e il patto civile di solidarietà cantonale è considerato sciolto.

2L’ufficio dello stato civile iscrive la conversione nel registro dello stato civile. Su richiesta, fornisce ai partner un’attestazione della registrazione.

3Comunica la conversione del patto civile di solidarietà cantonale all’autorità cantonale competente per la registrazione.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 29 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 30 Diritto cantonale

I Cantoni possono prevedere ulteriori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.