2.3.1 Per i promotori di manifestazioni sportive
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2023
AFC · Info IVA settore 24 · n. 2.3.1 · Italiano
L’assoggettamento di un’entità promotrice di manifestazioni con sede sul territorio svizzero (ad es. società semplice) decorre dall’avvio dell’attività. Se si tratta un’entità promotrice estera, in linea di principio l’assoggettamento inizia alla prima esecuzione di una prestazione sul territorio svizzero. L’esenzione dall’assoggettamento termina quando la cifra d’affari totale imponibile, conseguita con la manifestazione, raggiunge il limite di 100 000 franchi (→ cifra 2.2 o di 250 000 franchi (→ cifra 2.1) oppure quando è presumibile che la cifra d’affari totale imponibile raggiungerà tali limiti. Il preventivo allestito per la manifestazione costituisce un indizio in proposito.
Se adempie le condizioni per l’assoggettamento, l’entità promotrice deve annunciarsi spontaneamente per scritto all’AFC entro 30 giorni dalla fine dell’esenzione dall’assoggettamento per richiedere l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA.
Di regola, l’assoggettamento dell’entità promotrice costituita appositamente per la manifestazione (→ cifra 2.2.1) termina quando l’attività imponibile relativa alla manifestazione in questione cessa, ossia nel momento in cui l’entità promotrice ha fatturato o incassato tutte le prestazioni eseguite nell’ambito della manifestazione (compresa la vendita di mezzi d’esercizio) e pagato i suoi creditori.
Ciò vale anche per l’entità promotrice esistente esentata dall’assoggettamento in relazione alle altre attività che esulano dalla manifestazione (→ cifra 2.2.2), purché tali attività non si sviluppino, ad esempio in seguito alla manifestazione, in una maniera tale da determinare il suo assoggettamento in virtù delle medesime.
Per contro, se l’entità promotrice era già assoggettata all’imposta prima della manifestazione per altre attività, in linea di principio l’assoggettamento continua dopo la manifestazione. La sua radiazione dal registro dei contribuenti IVA sarà operata soltanto allorquando l’entità promotrice avrà cessato anche le sue altre attività imprenditoriali oppure, nel caso di entità promotrici estere, alla fine dell’anno civile in cui avranno eseguito per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 2 LIVA).
Tuttavia, se lo stesso contribuente (soggetto fiscale) organizza, ad esempio 2 o 3 anni dopo la prima manifestazione, un’altra manifestazione che adempie le condizioni per l’assoggettamento, tale contribuente non sarà radiato dal registro dei contribuenti IVA. La sua iscrizione nel registro dei contribuenti IVA è mantenuta, purché l’attività imprenditoriale continui durante il lasso di tempo che intercorre tra le due manifestazioni.
Esempio 1
Il comitato organizzativo «Speranze del calcio», che raggruppa le maggiori squadre calcistiche della Svizzera, organizza nel 2018 un torneo nazionale di calcio a Neuchâtel e nel 2020 un torneo internazionale a Ginevra. Il comitato «Speranze del calcio» è sciolto nel 2022 in seguito alla cessazione di ogni attività. L’esempio riportato qui di seguito tiene conto soltanto delle cifre d’affari imponibili conseguite nell’ambito di queste due manifestazioni sportive, ossia le cifre d’affari determinanti (→ cifra 2.4) per stabilire se il comitato organizzativo «Speranze del calcio» va o no assoggettato all’imposta (e, in caso affermativo, a partire da quando) (tutti gli importi sono in CHF).
Entrate conseguite: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Torneo nazionale NE: | |||||
Sponsorizzazioni | 120 000 | 80 000 | |||
Ristorazione | - | 90 000 | |||
Torneo internazionale GE: | |||||
Sponsorizzazioni | - | - | 140 000 | 150 000 | 30 000 |
Ristorazione | - | - | - | 130 000 | - |
Totale | 120 000 | 170 000 | 140 000 | 280 000 | 30 000 |
L’assoggettamento del comitato «Speranze del calcio» inizia nel 2017, ossia nel momento in cui sono incassate le prime entrate imponibili. Benché nessuna manifestazione abbia luogo nel 2019, delle entrate di sponsorizzazione sono realizzate in quell’anno. Di conseguenza, il comitato è radiato dal registro dei contribuenti IVA nel 2021, ossia nel momento in cui avvengono gli ultimi incassi (debitori) e pagamenti (creditori) e non nel 2022 al momento dello scioglimento del comitato «Speranze del calcio» in seguito al fatto che non gli sono più affidati nuovi mandati di promozione di manifestazioni calcistiche e che non intende più proseguire o avviare nuove attività.
[Illustrazione: nell’originale] | Se una manifestazione è svolta regolarmente, ma da un comitato organizzativo la cui composizione cambia, l’assoggettamento va verificato per ogni singola edizione della manifestazione. |
Esempio 2
I campionati svizzeri di ginnastica artistica hanno luogo ogni anno. Nel 2021sono promossi dal Club GinnArt di Locarno e nel 2022 dall’Associazione di ginnastica artistica di Losone. Le due entità promotrici sono considerate comitati d’organizzazione indipendenti (→ cifra 2.2). Le uniche entrate conseguite in occasione di questi campionati provengono dalle sponsorizzazioni (gli spettatori non pagano alcun biglietto d’ingresso e non sono nemmeno riscosse tasse d’iscrizione dalle ginnaste).
Poiché le entrate da sponsorizzazioni ammontano, per ogni manifestazione, a 260 000 franchi, queste due entità adempiono le condizioni per l’assoggettamento. Di conseguenza, alle due entità promotrici è attribuito un N.IVA separato non trasferibile. Anche l’eventuale fine dell’assoggettamento dovrà essere esaminata individualmente per ogni entità.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).