1.5.4 Veicoli in leasing
Info IVA 08 · Quote private
In vigore · Stato dal 17 settembre 2022
AFC · Info IVA 08 · n. 1.5.4 · Italiano
Nella determinazione forfetaria della quota privata (→ cifra 1.5.2) per i veicoli in leasing si considera come base di calcolo il prezzo d’acquisto in contanti indicato nel contratto di leasing (inclusi gli eventuali accessori) esclusa l’IVA (anziché il prezzo d’acquisto). Il prezzo d’acquisto in contanti costituisce anche la base per la determinazione forfetaria della quota privata in caso di rilevamento del veicolo al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto di leasing. Quanto precede si applica anche nel caso in cui dopo la scadenza o lo scioglimento del contratto di leasing venisse stipulato un contratto di vendita distinto.
Se alla scadenza del contratto di leasing un veicolo di servizio non venisse rilevata, bensì finanziata con un ulteriore leasing, il prezzo d’acquisto in contanti indicato nel primo contratto di leasing è considerato la base per la determinazione forfetaria delle quote private.
Esempio
La società Z SA ha sottoscritto un contratto di leasing della durata di due anni. Il valore indicato nel contratto di leasing è di 60 000 franchi. Allo scadere di questo contratto la società Z SA decide di estendere il leasing per ulteriori 12 mesi e sottoscrive quindi con la società di leasing un nuovo contratto. Il valore indicato in questo nuovo contratto è di 30 000 franchi.
L’importo che la società Z SA deve però continuare a considerare come base di calcolo per la determinazione forfetaria della quota privata è quello indicato nel primo contratto di leasing, ossia 60 000 franchi.
Per la determinazione approssimativa della controprestazione della locazione mediante il calcolo del costo globale (→ cifra 1.5.3), durante la durata del leasing bisogna utilizzare, anziché l’ammortamento figurativo del 10 %, le rate del leasing annuali. Una volta decorsa la durata del leasing e rilevato il veicolo, per la determinazione approssimativa della controprestazione della locazione (anziché le rate del leasing annuali) bisogna considerare un ammortamento del 10 % sul prezzo d’acquisto in contanti indicato nel primo contratto di leasing ([Illustrazione: nell’originale] analogamente agli esempi di calcolo, varianti 1–3, della cifra 1.5.3).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).