Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/9: Modifica della legge sulle telecomunicazioni e delle relative ordinanze d'esecuzione · 26 pagine

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Comco, TSS e Tele2 sostengono che l’accesso deve essere garantito a tutti i dati comunicati dall’abbonato nell’ambito delle prestazioni del servizio universale, compresi i numeri di cellulare o gli indirizzi elettronici, dall’altro Swisscom chiede che l’accesso sia limitato al contenuto minimo dell’elenco determinato dal Consiglio federale.

Per quanto concerne la competenza delegata al Consiglio federale d’imporre ai fornitori di prestazioni del servizio universale altri obblighi per garantire la capacità di comunicazione tra i clienti (art. 21a), i partecipanti sono unanimi nel sostenere che tale competenza è troppo generale e, tutto sommato, inutile in relazione all’art. 11 cpv. 2 (Cantoni: BL; altre

organizzazioni e associazioni: SICTA, USIE, VIT; altri partecipanti: COLT, MCI WorldCom, Orange, Sunrise, Swisscom, UUNet).

2.6.3 Concessioni di radiocomunicazione (artt. 22-24f)

Mentre Sunrise propone di abrogare l’aggiunta fatta all’art. 24 cpv. 1, che dà all’autorità concedente la possibilità di completare la concessione di radiocomunicazione con condizioni od obblighi riguardanti i servizi forniti, il Cantone TI ritiene che i diritti e gli obblighi delle concessioni di servizi di telecomunicazione dovrebbero essere integralmente riprese nelle concessioni di radiocomunicazione.

Sono state criticate da più parti le disposizioni particolari dell’art. 24 cpv. 2, secondo cui il Consiglio federale ha facoltà di derogare alla legge sulla procedura amministrativa per quanto riguarda la procedura relativa alla pubblica gara (Cantoni: BL; TF; partiti politici: PS; altre organizzazioni e associazioni: SICTA, USIE, VIT; altri partecipanti: MCI WorldCom,

Orange, Sunrise, UUNet). Per gli uni, i diritti delle parti non dovrebbero essere limitati,

mentre per gli altri le deroghe alle regole generali della procedura amministrativa dovrebbero perlomeno essere previste nella legge. Swisscom dal canto suo non si oppone

fondamentalmente ad una delega di competenze al Consiglio federale, ma considera che le deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Il TF, il PS e Swisscom si sono dimostrati critici nei confronti dell’art. 24 cpv. 3, secondo cui le decisioni procedurali e le altre decisioni intermedie prese nella procedura relativa alla pubblica gara non sarebbero di per sé impugnabili indipendentemente dalla decisione finale.

Swisscom propone di applicare le regole del diritto della concorrenza sull’acquisizione del controllo di un’impresa per determinare un eventuale trasferimento economico della

concessione di radiocomunicazione (o per il servizio universale, cfr. art. 19b), che necessita il consenso dell’autorità concedente (art. 24d cpv. 1 e 2). La SICTA, l’USIE e Swisscom reputano inoltre difficile da mettere in pratica o perfino inutile l’art. 24d cpv. 3, che introduce l’obbligo di annunciare il trasferimento di oltre il 20 per cento del capitale sociale, dei titoli di partecipazione, nonché di diritti di voto.

Diversi partecipanti hanno rimesso in questione la possibilità data dall’art. 24e cpv. 1

all’autorità concedente di revocare, e non solo di adeguare, la concessione di

radiocomunicazione (o per il servizio universale, cfr. art. 19b), se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e per salvaguardare importanti interessi pubblici (altre organizzazioni e associazioni: SICTA, USIE, VIT; altri partecipanti: MCI WorldCom, Orange, Sunrise,

Swisscom, UUNet). Sunrise chiede inoltre un indennizzo completo, e non solo adeguato, in caso di riduzione sostanziale dei diritti trasferiti (art. 24e cpv. 2).

Gli operatori di telefonia mobile (Orange, Sunrise, Swisscom) non si oppongono alla

comunicazione o alla pubblicazione di un certo numero d’informazioni relative alla

concessione di radiocomunicazione, in particolare per quanto concerne l’ubicazione delle stazioni emittenti (art. 24f). Suggeriscono tuttavia alcune piccole modifiche allo scopo di meglio delimitare l’obbligo d’informazione dell’UFCOM. allo.ch propone, dal canto suo, di poter disporre anche d’informazioni sui proprietari e sulla potenza irradiata equivalente (ERP) delle stazioni emittenti, e questo nonostante vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.