Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/9: Modifica della legge sulle telecomunicazioni e delle relative ordinanze d'esecuzione · 26 pagine
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2.6.4 Gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo (art. 28)
Mentre la SICTA, il SIUG e l’USIE si dicono favorevoli alla creazione di una base legale per l’istituzione di un servizio di composizione delle controversie (art. 28 cpv. 2), SWITCH, il VIT, MCI WorldCom, Orange e UUNet propongono, senza tuttavia opporsi al principio, un certo numero di precisazioni e di chiarimenti. COLT vede nel servizio di composizione delle
controversie un rischio di sovrapposizione in alcuni casi con il servizio di conciliazione
previsto all’art. 12c.
2.6.5 Impianti di telecomunicazione (artt. 31-34)
Per quanto concerne l’art. 31, l’USIE auspica una definizione più chiara delle prescrizioni sull’offerta, l’immissione in commercio e la messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, e l’installazione vera e propria di questi ultimi, allo scopo di non creare un’incertezza giuridica in materia. P. Fischer la vede allo stesso modo e propone di sopprimere l'espressione «di regola» introdotta dalla revisione del cpv. 2 dell’articolo sopraccitato. L’USIE si dice
d’accordo con la formulazione degli articoli 32 - 34.
Allo scopo di ottenere un utilizzo più efficace degli impianti, il BZS e P. Gämperli propongono di aggiungere un cpv. 2 all’art. 32, nel quale sia vietata l’installazione d’impianti di
telecomunicazione supplementari in prossimità di un impianto già esistente.
L’USKA desidera che l’intervento dell’Ufficio federale in caso di interferenze sia subordinato al rispetto, da parte dell’impianto di telecomunicazione vittima d’interferenze, delle
prescrizioni in materia d’immunità (protezione contro le interferenze) e delle regole tecniche riconosciute.
La SICTA è d’accordo con la formulazione degli articoli 32 - 34.
2.6.6 Diritto di passaggio e di coutenza (artt. 35-37)
Ritenendo che gli artt. 691 - 693 del codice civile siano sufficienti, il BZS e P. Gämperli propongono di abrogare gli artt. 35 - 37 LTC.
I Cantoni BS, GE e SO, l’Associazione dei Comuni Svizzeri, l’Unione delle città svizzere e la Città di Zurigo formulano proposte volte a meglio garantire gli interessi dei proprietari in caso d’utilizzazione di aree d’uso comune da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 35), in particolare per quanto concerne il coordinamento dei lavori. Il Cantone BS e la Città di Zurigo chiedono inoltre la possibilità di esigere una garanzia destinata a coprire i rischi legati a un eventuale fallimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi
propongono invece di sostituire le nozioni di «linee» e di «telefoni pubblici» con quelle più generali di«impianti di telecomunicazione» (altre organizzazioni e associazioni: SICTA; altri partecipanti: Orange, Sunrise, Swisscom).
Per quanto riguarda l’art. 37, la Città di Zurigo suggerisce d’obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a tenere un registro aggiornato dei loro impianti, in modo da avere una visione d’insieme dei rapporti di proprietà sulle aree d’uso comune.
L’USC chiede che gli interessi dei proprietari privati siano meglio protetti e che le procedure d’espropriazione (art. 36 cpv. 1) siano avviate nei loro confronti solo in ultima istanza.
Le modifiche apportate all’art. 36 cpv. 2 incontrano il sostegno da parte dei Cantoni BS, NE, SO e ZG, del PS, della FRC e dei SKS. Il Cantone GE e la Città di Zurigo adducono che alle autorità cantonali o comunali dovrebbe essere conferita la competenza decisionale che attualmente spetta all’UFCOM. Swisscom considera, dal canto suo, che la coutenza degli impianti di telecomunicazione dovrebbe essere lasciata alla libertà contrattuale delle parti