Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/9: Modifica della legge sulle telecomunicazioni e delle relative ordinanze d'esecuzione · 26 pagine
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2.3.2 Obblighi dei fornitori che detengono una posizione dominante
2.3.2.1 Accesso (art. 11)
Mentre alcuni partecipanti appoggiano l’introduzione della nozione generale d’accesso (Cantoni: OW; partiti politici: PLR; organizzazioni centrali: ASB; altre organizzazioni e
associazioni: Comco, SI; altri partecipanti: Cable & Wireless, COLT, MCI WorldCom, T-Systems, UUNet), altri la rifiutano (partiti politici: PS, UDF; organizzazioni centrali:
economiesuisse; altre organizzazioni e associazioni: SICTA, USIE, Swisscable; altri
partecipanti: Orange, Sunrise, Swisscom). Alcuni sostenitori desiderano che la definizione della nozione d’accesso, in relazione a quella d’interconnessione, sia precisata
analogamente a quanto fatto nella «direttiva accesso» dell’Unione europea e che al
regolatore sia lasciata una libertà di valutazione nell’imposizione d’obblighi specifici. Gli oppositori, invece, reputano che la nozione d’accesso sia troppo vaga e comporti
un’insicurezza giuridica, oltre che ad avere importanti ripercussioni negative sia sulla rete mobile sia su quella fissa. Quale provvedimento sussidiario, Sunrise propone d’imporre obblighi d’accesso in modo differenziato conformemente al principio di proporzionalità e di prevedere che i prezzi vengano stabiliti in funzione dei costi unicamente nei casi
d’interconnessione. Per quanto concerne i prezzi, NW chiede che sia precisata la nozione di prezzo stabilito in funzione dei costi; economiesuisse e Swisscom propongono dal canto loro di riferirsi chiaramente al metodo LRIC («Long Run Incremental Costs») previsto all’art. 45 OST.
Il progetto inviato in consultazione pubblica non modifica l’art. 11 cpv. 2, secondo cui il fornitore di prestazioni del servizio universale è tenuto ad offrire l’interconnessione anche se non occupa una posizione dominante sul mercato (obbligo d’interoperabilità). Swisscom considera tuttavia che questa disposizione sia estranea alla regolamentazione
sull’interconnessione e provochi un eccessivo intervento da parte del regolatore, anche laddove la concorrenza si è pienamente instaurata, e propone semplicemente di abrogare l’art. 11 cpv. 2.
Per quanto riguarda la procedura (art. 11 cpv. 3 e 4), SWICO suggerisce di creare la
possibilità d’impugnare le decisioni della ComCom presso la Commissione della
concorrenza, mentre Swisscom propone di non conferire alla ComCom ma alla
Commissione della concorrenza, in collaborazione con il Sorvegliante dei prezzi, il compito di fissare le condizioni d’interconnessione. Allo stesso modo, Swisscom propone che i fornitori di servizi di telecomunicazione consegnino le copie dei loro accordi d’interconnessione alla Segreteria della Commissione della concorrenza invece che all’UFCOM (art. 11 cpv. 2bis).
2.3.2.2 Altri obblighi (art. 11a e 11b)
Il PLR si dichiara favorevole all’imposizione d’obblighi specifici in merito alla presentazione dei conti (art. 11a). L’ASB considera che la separazione dei conti permetta di lottare contro i sovvenzionamenti incrociati. Sebbene favorevoli all’art. 11a, VIT, MCI WorldCom, Orange e UUNet vogliono tuttavia limitare gli obblighi corrispondenti a quanto si può ragionevolmente esigere dai fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante, tenuto conto del principio di proporzionalità. Dal canto suo Swisscom si oppone
fondamentalmente ad ogni requisito contabile supplementare diverso dalle regole generali del diritto delle obbligazioni. La facilitazione dei compiti amministrativi della ComCom non costituisce, secondo quest’impresa, una ragione sufficiente per mettere in pericolo la sua libertà economica. La SICTA, l’USIE e COLT pensano che solo una decisione chiara da parte della ComCom sul modello di calcolo dei prezzi e sui costi imputabili permetterà di raggiungere gli obbiettivi cui mira l’art. 11a.
Il divieto cui sottostà il fornitore che detiene una posizione dominante di aggregare i servizi (art. 11b) raccoglie i consensi della maggior parte dei partecipanti che si sono espressi in merito (Cantoni: BS, NE; partiti politici: PLR; organizzazioni centrali: ASB; altre