Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/9: Modifica della legge sulle telecomunicazioni e delle relative ordinanze d'esecuzione · 26 pagine
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Alcuni dei partecipanti appena citati formulano tuttavia delle riserve oppure chiedono
precisazioni. Occorre dunque approfondire la questione delle conseguenze economiche a lungo termine del progetto (BS) o verificare, prima d’ogni intervento, se la posizione
dominante ha un effetto positivo o negativo sull’economia in generale (CVCI). La
Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi dovrebbero essere competenti per le questioni inerenti al diritto della concorrenza (SH, SWICO). Per lo meno bisognerebbe precisare quali sono i criteri applicabili (USAM), oppure decidere che vanno rispettati i criteri del diritto svizzero della concorrenza (Cable & Wireless, MCI WorldCom, Sunrise, UUNet, VIT), o pubblicati (BL). Infine, i mercati più importanti dovrebbero essere esaminati per primi (Cable & Wireless), eccetto i mercati di nicchia (Switch).
Se la SICTA è indecisa, un certo numero di partecipanti si oppone all’introduzione di una regolamentazione ex ante (Cantoni: SO; organizzazioni centrali: FSSC/Transfair,
economiesuisse, USS; altre organizzazioni e associazioni: SAB, Swisscable, SwissICT,
USIE; altri partecipanti: Orange, Swisscom). Essi ritengono che la soluzione proposta porti ad una regolamentazione settoriale eccessiva e non risolva il problema della durata delle procedure. Il diritto generale della concorrenza è sufficiente per prevenire gli abusi. I poteri della Commissione federale delle comunicazioni non devono essere rafforzati a scapito di quelli della Commissione della concorrenza. Al contrario, i problemi attuali potrebbero essere risolti conferendo a quest’ultima poteri più ampi.
Per quanto riguarda la durata delle procedure, numerosi partecipanti, sia favorevoli sia contrari alla regolamentazione ex ante, propongono di limitarla nella legge (Cantoni: BE, BL, SH; organizzazioni centrali: economiesuisse; altre organizzazioni e associazioni: SICTA,
SWICO, Swisscable, USIE, VIT; altri partecipanti: Cable & Wireless, MCI WorldCom,
Orange, Sunrise, UUNet). La proposta che trova maggiori consensi è quella di fissare la durata massima della procedura a 4 mesi.
Un’altra questione spesso sollevata in materia di procedura è quella dell’assenza d’effetto sospensivo, in deroga alle regole usuali, per i ricorsi presentati contro le decisioni della ComCom in merito alla designazione dei fornitori che detengono una posizione dominante sui mercati rilevati (art. 10a cpv. 3) e all’approvazione delle offerte standard (art. 11 cpv. 1ter). Mentre alcuni partecipanti approvano questa soluzione (Cantoni: BS; organizzazioni centrali: ASB; altri partecipanti: Cable & Wireless, COLT, MCI WorldCom, T-Systems, UUNet), altri considerano che si tratti di un’eccessiva restrizione dei diritti procedurali accordati alle parti, incompatibile con uno Stato di diritto e che potrebbe inoltre causare al ricorrente un danno irreparabile (Cantoni: BE, SO; TF; organizzazioni centrali: economiesuisse, USS; altre organizzazioni e associazioni: SICTA, SKS, SWICO, Swisscable, USIE; altri partecipanti:
Orange, Sunrise, Swisscom).
Per alcuni partecipanti, la legge dovrebbe precisare cosa s’intende agli artt. 10a cpv. 1 e 11 cpv. 1ter per «cerchie interessate» (ossia i concorrenti e le organizzazioni sui mercati
interessati secondo il rapporto esplicativo), e conferire chiaramente la qualità di parte al fornitore la cui posizione sul mercato viene esaminata (altre organizzazioni e associazioni: VIT; altri partecipanti: Cable & Wireless, MCI WorldCom, Sunrise, UUNet). Sunrise ritiene addirittura che tutti i fornitori in questione (con una posizione dominante e concorrenti)
dovrebbero avere i diritti che spettano ad una parte nella procedura.
Infine, il VIT, Cable & Wireless, MCI WorldCom e UUNet chiedono che il contenuto
dell’offerta standard sia precisato e che siano inoltre fissati criteri di qualità (ad esempio scadenze di fornitura e di riparazione). In materia di prezzi, la legge dovrebbe riferirsi a valori paragonabili (benchmarking). Si dovrebbero inoltre prevedere pene convenzionali, mentre il regolatore dovrebbe poter intervenire di sua iniziativa in caso di violazione dell’offerta
standard da parte di un fornitore che detiene una posizione dominante.