Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine

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3 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

3.1 Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

3.1.1 Articolo 2 Campo d’applicazione

L’articolo 36quinquiescapoverso 1 della vecchia Costituzione federale del 29 maggio 1874 dichiarava che le strade nazionali di prima e seconda classe sono assoggettate alla tassa. Nell’ambito dell’aggiornamento della vecchia Costituzione, le disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998 prevedono che tale disposizione rimanga applicabile fino all’entrata in vigore di una legge concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. Il capoverso 1 del progetto di legge riprende tale disposizione, anche tenendo conto del messaggio del 20 novembre 19964 concernente la riforma della Costituzione federale che va nella stessa direzione.

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Il legislatore rinvia all’elenco delle strade nazionali , che indica le relative classificazioni. Come sinora, nella prassi non è prevista alcuna segnaletica completa delle tratte assoggettate alla tassa. Dato che le strade nazionali non sono contrassegnate come tali, l’utente può di regola partire dal presupposto che per principio il contrassegno è necessario per tutte le autostrade e semiautostrade contrassegnate conformemente all’ordinanza del 5 settembre 19796 sulla segnaletica stradale. La maggior parte delle (poche) eccezioni, p.es. le semiautostrade cantonali non assoggettate alla tassa, è oggi perlopiù segnalata. Presso tutti i più importanti valichi di confine una segnaletica speciale informa i conducenti esteri in merito all’obbligo del contrassegno.

Il capoverso 2 offre al Consiglio federale la possibilità di prevedere delle deroghe all’obbligo di pagare la tassa. Tale competenza gli era stata attribuita anche dall'articolo 36quniquiescapoverso 2, il quale l'avrebbe autorizzato a creare degli ordinamenti particolari, segnatamente per le corse nella regione di confine, a condizione di non privilegiare i veicoli immatricolati all’estero rispetto a quelli svizzeri.

Già nel 1985, in occasione dell'introduzione del contrassegno, il Consiglio federale aveva rinunciato alla creazione di una zona di confine “non assoggettata all’obbligo del contrassegno”, in quanto non condivideva i timori di un possibile trasferimento della maggior parte del traffico sulla rete stradale locale. Tale rinuncia è chiara ed implica inoltre la parità di trattamento di tutte le regioni del paese. Anche gli stranieri che non conoscono i luoghi sanno immediatamente dove ha inizio l’“obbligo del contrassegno”. Negli oltre venti anni di storia del contrassegno tale scelta ha dato buoni risultati.

3.2 Sezione 2: Obbligo della tassa

3.2.1 Articolo 3 Oggetto della tassa

Sono assoggettati alla tassa tutti i veicoli a motore nonché i rimorchi svizzeri ed esteri che circolano sulle strade nazionali assoggettate alla tassa e che non soggiacciono alla tassa sul traffico pesante. Per veicoli a motore s’intendono i veicoli definiti all'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19587 sulla

4 FF 1997 I 267 (pagina 267); Foglio federale, anno 149, vol. I.

5 RS 725.113.11; Allegato (Elenco delle strade nazionali svizzere).

6 RS 741.21

7 RS 741.01