Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine
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Il capoverso 2 dispone che, al momento opportuno e in modo adeguato, la Direzione generale delle dogane possa autorizzare delle eccezioni non solo sulla base del tipo di veicolo ma anche dell’impiego (p.es. corse per motivi umanitari).
Conformemente all’articolo 3 capoverso 6 LCStr i corpi di polizia cantonali possono ordinare delle deviazioni. Qualora sia necessario deviare il traffico su una strada nazionale assoggettata alla tassa, la polizia ne informa la Direzione generale delle dogane, la quale sospende temporaneamente l’assoggettamento all’obbligo della tassa sul tratto interessato (capoverso 3).
3.2.3 Articolo 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa
Oltre al conducente, anche il detentore del veicolo è assoggettato al pagamento della tassa. Dato che la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è legata al veicolo, il detentore responsabile è dichiarato assoggettato al pagamento della tassa a titolo sussidiario. In casi eccezionali (p.es. elusione dei controlli) ciò consente il regresso verso il detentore.
3.3 Sezione 3: Riscossione della tassa
3.3.1 Articolo 6 Importo della tassa
L’importo della tassa resta invariato (40 franchi). Dal 1993, anno in cui è aumentato da 30 a 40 franchi, il prezzo non è più stato modificato e - come illustrato in precedenza - può essere definito molto conveniente.
3.3.2 Articolo 7 Contrassegno
Come sinora, la tassa deve essere pagata acquistando un contrassegno. Prima del primo impiego esso deve essere apposto in modo visibile sul veicolo nei punti prescritti, ovvero, per quanto concerne gli autoveicoli, all’interno del parabrezza (sul lato sinistro o dietro lo specchietto retrovisore). Il contrassegno apposto conformemente alle prescrizioni perde la sua validità se viene rimosso o distrutto. È vietato staccare il contrassegno e riattaccarlo su un altro veicolo: ciò costituisce un'infrazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2. Il contrassegno può essere ceduto unicamente con il veicolo.
3.3.3 Articolo 8 Periodo di tassazione
Capoverso 1: come sinora, la tassa viene riscossa in modo forfetario per un determinato periodo di tempo. Il periodo di tassazione resta l’anno civile. In tal modo è possibile ridurre al minimo il lavoro amministrativo. La semplicità del sistema costituisce un vantaggio anche per gli utenti che conoscono con sicurezza la durata di validità.
L’esiguo importo della tassa giustifica, come sinora, la rinuncia alla restituzione.
Capoverso 2: la durata di validità del contrassegno annuale viene mantenuta a 14 mesi, ovvero dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente. Il fatto che i periodi di validità coincidano offre agli utenti un ampio lasso di tempo per la sostituzione del contrassegno. Tale soluzione è inoltre favorevole al turismo: ad esempio, le persone che vengono in Svizzera per Natale possono ritornarvi per sciare, pagando una sola volta la tassa.
3.3.4 Articolo 9 Competenza per la riscossione della tassa
Come sinora, il contrassegno viene rilasciato dall’amministrazione delle dogane. Quest’ultima si occupa parimenti della vendita al confine e all’estero. La vendita in