Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

4 Ripercussioni (costi, fabbisogno di personale, entrate supplementari)

Il progetto che prevede il mantenimento del sistema di contrassegno attuale con una tassa annuale di 40 franchi non ha ripercussioni sul personale. La lotta contro l’abuso, la cui esistenza è incontestabile, può avvenire solamente mediante controlli supplementari. Il nuovo articolo 18 capoverso 3 consente il trasferimento di tali compiti ad organizzazioni private. I costi supplementari annui di 1-2 milioni di franchi per gli ultriori controlli sarebbero ampiamente compensati dalle entrate supplementari, stimate a 5 milioni di franchi, generate nello stesso periodo.

5 Rapporto con il diritto europeo

La CE ha approvato una direttiva concernente “l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio”15, la cui entrata in vigore è prevista per il 2008 (veicoli pesanti) e il 2010 (altri veicoli). Tale direttiva consente l'armonizzazione tecnica degli apparecchi montati nei veicoli e si riferisce esplicitamente ai sistemi di telepedaggio già utilizzati, risp. previsti per la riscossione delle tasse sul traffico stradale commisurate alle prestazioni. Nell’articolo 1 capoverso 2 si sottolinea in modo esplicito che la direttiva non si applica ai sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l’installazione di apparecchiature a bordo. Tale direttiva non concerne dunque il sistema del contrassegno attuale e non interesserebbe neanche quello del “contrassegno elettronico”.

La Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 200516, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie dovrebbe semplificare il recupero di tali somme all’interno dell’UE. Finora il perseguimento transfrontaliero dei delinquenti era molto difficile e in parte semplicemente impossibile. Molto più interessante per la Svizzera potrebbe essere tuttavia il progetto di una direttiva della CE concernente il perseguimento transfrontaliero delle infrazioni passibili di multa in seno all'UE (Draft Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties). Esso viene elaborato nell’ambito del progetto di ricerca europeo VERA 2, all’interno del quale sono rappresentati anche la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS. Il progetto di direttiva prevede tra l’altro che gli importi delle multe riscossi in correlazione con le tasse stradali possano essere recuperati al di là dei confini nazionali (“Offences arising from the non-payment of fees and its penalties charged for the use of a road, tunnel, bridge or crossing”).

L’interesse di alcuni Stati membri ad una relativa direttiva è molto grande. Tuttavia non è ancora noto quando essa potrà essere approvata.

6 Basi giuridiche

Le disposizioni si fondano sull’articolo 86 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 17 (Cost.).

15 Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità; GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 124 - 143.

16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 76 del 22.3.2005.

17 RS 101