Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine
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circolazione stradale (LCStr). Le definizioni relative ai rimorchi si trovano agli articoli 19, 20, 21 e 22 dell’ordinanza del 19 giugno 19958 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
La Costituzione federale dispone che per tutti i veicoli non assoggettati alla tassa sul traffico pesante si debba ora versare una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. La rinuncia al limite delle 3,5 tonnellate implica che tutti i veicoli sono assoggettati alla tassa stradale e concerne soprattutto i veicoli di lavoro pesanti che sinora non dovevano pagare né la tassa sul traffico pesante né quella per l’utilizzazione delle strade nazionali.
3.2.2 Articolo 4 Eccezioni
Ai fini della parità di trattamento è stato esonerato dalla tassa il minor numero di veicoli possibile. I motivi delle deroghe sono indicati qui appresso.
Lettera a: sono esonerati non solo i veicoli con targhe di controllo militari (come sinora), ma anche quelli muniti di un contrassegno “M+”. L’Esercito ricorre infatti in misura sempre maggiore a veicoli civili, noleggiati per impieghi militari e contrassegnati militarmente con il suddetto adesivo al momento dell’intervento. Durante il periodo d’impiego tali veicoli soggiacciono all’ordinanza dell’11 febbraio 20049 sulla circolazione stradale militare (OCSM) e sono guidati da membri dell'Esercito.
Lettera f: al fine di evitare una doppia imposizione, gli assi di trasporto sono esentati dall’obbligo della tassa fintantoché non sono utilizzati come asse anteriore di un rimorchio.
Lettere g - h: giusta l’articolo 72 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 ottobre 197610 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (ordinanza sull’ammissione alla circolazione; OAC) se l’attestato d’assicurazione è stato depositato, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d’esame senza targhe e senza licenza di circolazione. Tali veicoli non sono assoggettati alla tassa. Inoltre, l’utilizzazione di una strada nazionale costituisce spesso una parte del controllo ufficiale. Anche tali corse sono esonerate dalla tassa.
Lettere j - k: i trattori a sella leggeri sono veicoli destinati al traino dei semirimorchi. Il loro peso totale non supera le 3,5 tonnellate e normalmente essi non dispongono di un ponte di carico proprio. Per tale motivo è raro che i trattori a sella circolino sulle strade senza trainare un semirimorchio. I semirimorchi pesanti trainati sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, quelli leggeri alla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. In tal modo si tiene conto del principio secondo il quale i veicoli non possono essere assoggettati contemporaneamente alle due tasse.
Lettera l: i venditori di automobili spostano spesso veicoli muniti di targhe professionali e circolano, per breve tempo, sull’autostrada con veicoli che restano poi fermi per anni in attesa di essere venduti. Per questi frequenti spostamenti di veicoli non è opportuno richiedere ogni volta l’apposizione di un contrassegno, dato che spesso ciò avviene immediatamente in caso di vendita. Siffatte corse sono tuttavia autorizzate solo nei giorni feriali.
8 RS 741.41
9 RS 510.710
10 RS 741.51