Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine
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disciplinari (articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 24 giugno 197012 sulle multe disciplinari [LMD]) per le altre contravvenzioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale.
Capoverso 2: altri disposti si applicano alle ulteriori possibili infrazioni. Occorre sottolineare che il contrassegno autostradale è un valore di bollo ufficiale, il quale, una volta incollato sul veicolo, è valido solamente per quest'ultimo. La rimozione rende inutilizzabile il contrassegno. È vietato manipolare i contrassegni rimossi (p.es. munirli di pellicola adesiva) affinché sembrino validi, risp. incollarli su di un altro veicolo grazie al potere adesivo rimanente. Tali operazioni costituiscono un'infrazione ai sensi dell’articolo 245 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193713 (CP). La pena prevista in tal caso è la detenzione. Per la falsificazione dei contrassegni vige la stessa disposizione penale.
3.6.2 Articolo 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni
Tale disposizione è rimasta quasi invariata. Unicamente la disposizione concernente la sicurezza (articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza sul contrassegno stradale in vigore) è stata integrata nel nuovo articolo 12 ed è dunque valida per tutti gli organi esecutivi.
3.6.3 Articolo 17 Prescrizione
Conformemente all’articolo 109 (in vigore dal 2002) del Codice penale svizzero14, l’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni. Vista la gravità del delitto e ai sensi dell’istituto della prescrizione penale, tale periodo è sicuramente appropriato anche in tal caso.
3.7 Sezione 8: Disposizioni finali
3.7.1 Articolo 18 Esecuzione
Capoverso 2: il Consiglio federale deve ottenere la competenza di stipulare accordi con altri Stati ai fini dell’esecuzione della legge.
Capoverso 3: a causa delle limitate risorse di personale nell’ambito del contrassegno, vi è la necessità di delegare a terzi determinati compiti. Già oggi, presso i più importanti valichi autostradali, si ricorre a organizzazioni private per la vendita dei contrassegni all’entrata in Svizzera. In futuro l’amministrazione delle dogane avrà la possibilità di trasferire ad un’organizzazione privata il controllo e il perseguimento all’uscita dal nostro paese. Alla base di un siffatto trasferimento dei compiti dovrebbero esservi relativi accordi e una formazione adeguata del personale. L’organo esecutivo, ovvero l’amministrazione delle dogane, mantiene l’alta sorveglianza e il potere di decisione.
3.7.2 Articolo 19 Compenso per prestazioni
Come sinora, i compensi per prestazioni sono disciplinati da un’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze.
12 RS 741.03
13 RS 311.0
14 RS 311.0