Rapporto esplicativo

Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine

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1 Panoramica

Dall’introduzione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali nel 1985, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è incaricata della sua riscossione. La base per tale riscossione è costituita dall’articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19991 (Cost.). Prima dell’entrata in vigore della nuova Cost. la riscossione si fondava direttamente sulle disposizioni dettagliate dell’articolo 36quinquiesdella vecchia Cost. e sulle disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza del 26 ottobre 19942 concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno stradale; OUSN).

L’articolo 164 Cost. statuisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto siano emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni in materia di cerchia dei contribuenti nonché oggetto e calcolo dei tributi. Affinché la riscossione della tassa sia possibile fino all’emanazione delle suddette disposizioni, le disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998 (II capoverso 2 lettera b) prevedono che le disposizioni rilevanti della vecchia Cost. rimangano applicabili fino alla loro trasposizione a livello di legge.

L’elaborazione del presente progetto di legge ottempera al mandato costituzionale. Le disposizioni legali in vigore sono state perlopiù riprese. Sono state effettuate delle modifiche principalmente nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione.

1 RS 101

2 RS 741.72