Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine
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2 Situazione iniziale
2.1 Principi
Dall’introduzione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno) nel 1985, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è incaricata della sua riscossione. La base per tale riscossione è costituita dall’articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19993 (Cost.). L’articolo 164 Cost. statuisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto siano emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni in materia di cerchia dei contribuenti nonché oggetto e calcolo dei tributi. Con l’emanazione della legge federale concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali si tiene conto di tale situazione.
Affinché la riscossione della tassa sia possibile fino all’emanazione delle suddette disposizioni, le disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998 (II capoverso 2 lettera b) prevedono che le disposizioni rilevanti della vecchia Cost. rimangano applicabili fino alla loro trasposizione a livello di legge.
Nel 2001, in occasione dell’elaborazione del progetto di legge, un gruppo di lavoro è stato incaricato di verificare dei sistemi di contrassegno alternativi. L’obiettivo era la concezione di un sistema semplice con i vantaggi di quello attuale ma senza i suoi svantaggi. Bisognava inoltre analizzare dei sistemi che disponessero di una maggiore funzionalità (spezzettatura temporale, presa in considerazione delle categorie di veicoli, ecc.). Undici possibili varianti sono state oggetto di un’analisi preliminare; tre di essere sono state sottoposte ad un approfondito studio di attuabilità in merito alle possibilità e ai rischi.
2.1.1 Il sistema attuale
Il diritto a circolare sulle strade nazionali si ottiene acquistando un’etichetta adesiva. La sua manipolazione è semplice e pratica. Rispetto alle tasse autostradali estere il prezzo del contrassegno è esiguo (vedi cifra 2.3). Dal 1995 esso ascende a 40 franchi per anno civile. In generale, la tassa e il sistema di riscossione sono ben accettati.
Nel 2004 sono stati venduti 7,68 milioni di contrassegni. La rete di distribuzione copre tutta la Svizzera (4,68 milioni di contrassegni), mentre è lacunosa all’estero (1,2 milioni di contrassegni). Al confine sono stati venduti complessivamente 1,8 milioni di contrassegni. Il rapporto tra gli introiti (307,3 milioni di franchi) e i costi è favorevole. L’introduzione del contrassegno nel 1985 ha comportato delle spese d’investimento uniche pari a 1,5 milioni di franchi; i costi d’esercizio annui ammontano a 34 milioni di franchi. Essi comprendono le spese amministrative incluse quelle per la stampa (10,1 milioni di franchi) nonché i compensi per i distributori in Svizzera (19,3 milioni di franchi) e all’estero (4,6 milioni di franchi).
2.1.2 Problemi dell’attuale sistema di riscossione
L’attuale sistema del contrassegno si fonda su un importo forfetario annuo e sul prezzo basso. In riferimento ad eventuali adeguamenti del prezzo, a nuove strutture tariffarie, a forme di distribuzione moderne (Internet, telefonia mobile, ecc.) e ai controlli automatizzati, esso manca tuttavia di flessibilità.
3 RS 101