Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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3 Basi e obiettivo del progetto di legislazione sul traffico merci

3.1 Contesto

3.1.1 Articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 della Costituzione federale6)

A seguito dell’adozione dell’articolo sulla protezione delle Alpi, la Confederazione è tenuta dal diritto costituzionale a proteggere la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito (art. 84 della Costituzione federale). L’iniziativa popolare è stata lanciata in ragione del costante aumento del traffico presente su strada attraverso le Alpi svizzere – in particolare al Gottardo. Le disposizioni transitorie dell’articolo sulla protezione delle Alpi (art. 196 della Costituzione federale) prescrive che il trasferimento deve essere realizzato entro dieci anni.

Nell’aprile 1997, nel disegno di una legge esecutiva dell’articolo sulla protezione delle Alpi sottoposto a consultazione, il Consiglio federale aveva formulato varie condizioni di cui si deve tenere conto nell’attuazione dell’iniziativa sulle Alpi. Fondamentale è il rispetto del principio di diritto internazionale della non discriminazione che impone la parità di trattamento tra automezzi pesanti nazionali e stranieri. Inoltre l’attuazione dell’iniziativa deve avvenire non mediante divieti bensì con l’ausilio di strumenti conformi all’economia di mercato – in particolare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e un’offerta ferroviaria allettante.

3.1.2 I progetti d’infrastruttura dei trasporti pubblici (FTP)7

3 . 1 . 2 . 1 G e n e r a l i t à

Il 29 novembre 1998 il Popolo e i Cantoni hanno accettato il decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici (FTP), che regola il finanziamento dei quattro grandi progetti ferroviari (FERROVIA 2000, nuova ferrovia transalpina con gallerie di base attraverso il Lötschberg e il Gottardo [NFTA], raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, risanamento fonico delle ferrovie svizzere).

Con il progetto concernente le modifiche nel finanziamento dei progetti FTP (FINIS8), accettato dal Parlamento il 17 giugno 2005, i meccanismi di finanziamento del Fondo per la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici vengono adeguati. Da un lato non sono più concessi alle ferrovie nuovi mutui rimborsabili per il finanzia-

6 RS 101

7 Cfr. Messaggio sulla costruzione e sul finanziamento dell’infrastruttura dei trasporti pubblici, FF 1996 IV 551