Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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esistenti (EURO 0, EURO 1, EURO 2/3). L’importo è stato fissato dalle parti all’Accordo sui trasporti terrestri in base a percorsi di riferimento (transito da Basilea a Chiasso - 300 km) di un camion da 34 tonnellate per il periodo dal 2001 al 2004 e di un camion da 40 tonnellate dal 2005.
La seguente tabella riassuntiva illustra le varie tariffe vigenti:
Tariffa fino al 31.12.2004 Tariffa dal 1.1.2005
Categoria di tassa
Classe EURO Cent. per t / km Classe EURO Cent. per t / km I 0 2.0 0 e 1 2.88
II 1 1.68 2 2.52
III 2, 3 o ulteriore 1.42 3, 4 o ulteriore 2.15
L’Accordo sui trasporti terrestri fissa i seguenti valori per i percorsi di riferimento:
Tariffa fino al 31.12.2004 Tariffa dal 1.1.2005
Categoria di tassa Prezzo per per- Prezzo per per-Classe EURO corso di riferi- Classe EURO corso di riferimento mento I 0 205 Fr. 0 e 1 346 Fr.
II 1 172 Fr. 2 302 Fr.
III 2, 3 o ulteriore 145 Fr. 3, 4 o ulteriore 258 Fr.
Conformemente all’Accordo sui trasporti terrestri la base per stabilire le tariffe della terza fase della TTPCP, a partire dall’apertura della galleria di base del Lötschberg, ma al più tardi dal 2008, è una media ponderata di 325 franchi per un camion di 40 tonnellate su un percorso di 300 km per un massimo di 380 franchi (categoria di tassa I).
L’Accordo sui trasporti terrestri prevede che una parte della tariffa svizzera per il trasporto di merci su strada può essere costituita da pedaggi per l’uso di infrastrutture speciali alpine (art. 40 par. 5). È tuttavia escluso un aumento del prezzo totale dei percorsi di riferimento. Si è quindi rinunciato a priori all’introduzione di un simile pedaggio o tassa sul transito alpino. In caso di prelievo di un’eventuale tassa sul transito alpino, secondo l’Accordo, la TTPCP prelevata a livello nazionale dovrebbe essere diminuita in maniera corrispondente per evitare effetti di trasferimento supplementari. Un aumento temporaneo delle tariffe massime menzionate è tuttavia immaginabile, secondo l’articolo 46 dell’Accordo sui trasporti terrestri, per l’attuazione di misure di protezione unilaterali. Per queste ultime manca però finora una base legale. Con il presente progetto si intende creare tale base.