Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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La soluzione di questo conflitto di obiettivi dipende largamente dall’interpretazione dell’ordinamento delle priorità vigente. Secondo l’articolo 9a capoverso 2 della legge sulle ferrovie (LFerr9) nell’accordare l’accesso alla rete è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato, per cui nella pianificazione dei tracciati come pure a livello di gestione sono considerati in primo luogo i bisogni del traffico viaggiatori cadenzato.
Occorre risolvere i conflitti di obiettivo esistenti nell’ambito dell’allestimento dell’orario sugli assi ferroviari di transito. In primo luogo, in vista dell’allestimento dell’orario, sono necessarie una pianificazione integrata e una gestione flessibile dell’ordinamento delle priorità. Di conseguenza, i gestori dell’infrastruttura sono tenuti nella pratica ad una certa flessibilità nell’applicazione dell’ordinamento delle priorità.
3.1.3 Accordo sui trasporti terrestri
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia10 (qui appresso "Accordo sui trasporti terrestri") è stato concluso il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Garantisce in maniera vincolante la politica svizzera del trasferimento nei confronti dell’UE. Consente così l’attuazione dell’articolo sulla protezione delle Alpi. Migliora inoltre l’accesso al mercato per il traffico su rotaia e su strada e costituisce la base di una politica coordinata per la protezione delle regioni alpine. L’introduzione progressiva del limite di 40 tonnellate per gli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci congiuntamente al prelievo e al progressivo aumento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono parti integranti del suddetto accordo.
3 . 1 . 3 . 1 P r i n c i p i d e l l ’ A c c o r d o s u i t r a s p o r t i t e r r e s t r i
Gli aspetti principali dell’Accordo sui trasporti terrestri portano, secondo l’articolo 1 del medesimo, sulla reciprocità e sulla libera scelta del modo di trasporto come pure sull’impegno di non adottare misure discriminatorie. A questi principi si aggiunge l’obbligo di non introdurre in maniera unilaterale limitazioni quantitative. I margini di manovra restanti nell’interpretazione di tali principi risultano dalle disposizioni sull’evoluzione del diritto menzionate nell’Accordo sui trasporti terrestri (art. 52) in combinato disposto con i principi generali menzionati.
3 . 1 . 3 . 2 R e g o l a m e n t a z i o n e d e t t a g l i a t a d e l l a T T P C P
I principi del calcolo della TTPCP sono stati stabiliti nell’Accordo sui trasporti terrestri. Introdotta nel 2001, la TTPCP è stata differenziata secondo le tre categorie di emissioni allora