Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 147Fedlex · Rapporto esplicativo
Pagina 147 di 168
rite dalla legge sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (LRespC82) alla legge sulle ferrovie (LFerr83).
Art. 7 Vizi del carro
I contratti distinti di fornitura di carri previsti dagli attuali articoli 24 a 26 LTM non esistono praticamente più. Se un’impresa mette un carro a disposizione del mandatario per trasportare la merce, questo punto è disciplinato nel contratto di trasporto. Le parti contraenti devono poter negoziare liberamente le modalità ad hoc; occorre mantenere soltanto la disposizione sulla responsabilità nei casi in cui la merce subisce un avaria a causa di un difetto del carro.
Art. 8 Contratto di trasporto, definizione (LTM art. 28)
Attualmente il contratto di trasporto è concluso quando l’impresa ha accettato per il trasporto la merce corredata del documento di trasporto. Il contratto deve essere concluso per scritto mediante un formulario (documento di trasporto); la presa in consegna del documento e della merce hanno valore giuridico vincolante. La nuova legge abbandona del tutto questo principio.
Il capoverso 1 definisce il concetto conformemente al vigente articolo 28 LTM.
Nel capoverso 2, il contratto di trasporto è definito come un contratto consensuale, in analogia alla Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM). Come nell’articolo 1 del Codice delle obbligazioni (CO), la manifestazione della volontà delle parti è sufficiente per concludere il contratto. Il fatto di riempire e di trasmettere la lettera di vettura o la merce non avrà in futuro nessun effetto costitutivo. Dato che non sarà più richiesta alcuna esigenza formale, il contratto potrà essere concluso oralmente. Le lettere di vettura saranno ancora utilizzate nella maggior parte dei casi, ma il documento di trasporto non sarà più necessario per concludere il contratto. La lettera di vettura non è determinante per la validità del contratto. Con questa novità ci si adegua alla prassi usuale nei mercati internazionali e quelli concernenti altri settori.
Art. 9 Lettera di vettura
Conformemente al capoverso 1 il contratto di trasporto può essere concluso sotto forma di lettera di vettura. La disposizione ha forma potestativa dato che, come visto sopra, l’esistenza di un documento di trasporto non sarà più un elemento costitutivo del contratto. La lettera di vettura non è pertanto più condizione necessaria affinché il trasporto sia effet-