Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 149Fedlex · Rapporto esplicativo

Pagina 149 di 168 Art. 14 Impedimento del trasporto (LTM art. 35)

I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi senza modifiche. L’unica novità riguarda i casi in cui l’impresa ferroviaria si trova nell’impossibilità di portare a termine il trasporto: in questi casi essa è tenuta a chiedere istruzioni.

Art. 15 Impedimento alla presa in consegna (LTM art. 36 e 37)

Oltre a una modifica terminologica, la novità della disposizione riguarda soltanto il fatto che l’impedimento alla consegna e alla presa in consegna (vigente art. 37 LTM) sono inclusi nel medesimo articolo e non costituiscono più fattispecie separate.

Art. 16 Immagazzinamento e vendita dopo il termine (LTM art. 38)

Con il capoverso 3 all’impresa di trasporto è ora conferito il diritto di vendere immediatamente la merce dopo la scadenza del termine di consegna in determinati casi di cui è dato un elenco esaustivo. Per contro si propone l’abrogazione del capoverso 4 del vigente articolo 38 LTM. Del rimanente, l’attuale articolo 38 è ripreso per analogia.

Art. 17 Responsabilità dell’impresa risultante dal contratto di trasporto di merce (LTM

art. 39)

Il vigente articolo 39 LTM è ripreso senza modifiche.

Art. 18 Responsabilità dell’impresa per le incombenze di servizio (LTM art. 40)

Questo articolo stabilisce la responsabilità del datore di lavoro in accordo con il diritto vigente. La cerchia delle persone per il cui comportamento l’impresa di trasporto è responsabile nei confronti dell’altra parte contraente è estesa a comprendere i gestori dell’infrastruttura. Art. 19 Risarcimento (LTM art. 41)

La disposizione vigente è ripresa senza modifiche materiali.

Art. 20 Limitazione contrattuale della responsabilità (LTM art. 42)

La disposizione attuale è modificata soltanto nella misura in cui sono soppressi i rimandi alle condizioni tariffarie nonché alle tariffe eccezionali e speciali.

Art. 21 Legittimazione attiva (LTM art. 43)

La disposizione vigente è ripresa senza modifiche materiali.