Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Art. 22 Legittimazione passiva (LTM art. 44)
La disposizione attuale è modificata soltanto nella misura in cui secondo il capoverso 1 lettera c non sarà più possibile far valere pretese nei confronti del gestore dell’infrastruttura su cui ha avuto luogo il fatto che dà origine alla pretesa ma soltanto contro l’impresa di trasporto che svolgeva il trasporto in quel momento.
Art. 23 Estinzione delle pretese (LTM art. 45)
L’unica modifica di questo articolo rispetto alla versione vigente concerne il termine di cui al capoverso 2 lettera b previsto per far valere un diritto una volta scaduto il termine di consegna: questa disposizione è adeguata alla CIM (art. 45 par. 5 lett. c).
Art. 24 Prescrizione (LTM art. 46)
I capoversi 1 e 3 non subiscono modifiche. Il capoverso 2 definisce il momento a partire dal quale decorre la prescrizione. L’assenza nel diritto vigente di tale disposizione è stata oggetto di critiche a causa delle divergenze d’interpretazione inutili che ha causato. Dal punto di vista materiale, questa innovazione segue la soluzione praticata a livello internazionale (art. 48 cpv. 2 CIM).
Art. 25 Responsabilità
Il vigente articolo 47 LTM prevede la responsabilità collettiva dell’impresa che ha concluso il contratto di trasporto unitamente a quelle che effettuano lo stesso. Tale soluzione appare obsoleta; pertanto, riguardo alle relazioni tra le imprese coinvolte, nella nuova legge si statuisce esplicitamente che risponde a titolo esclusivo l’impresa che ha causato il danno. Lo stesso principio si trova nell’articolo 50 paragrafo 1 lettera a CIM.
Art. 26 Diritto di pegno (LTM art. 48)
Il contenuto della disposizione è ripresa senza modiche materiali ma con alcune modifiche redazionali.
6.3.4 Capitolo 4: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali
Art. 27 Vigilanza (LTM art. 49a)
Il contenuto della disposizione è ripresa senza modiche materiali ma con alcune modifiche redazionali.
Art. 28 Rimedi giuridici (LTM art. 50)