Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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3 . 1 . 3 . 3 N o r m e e c o n d i z i o n i d i a m m i s s i o n e a l l a c i r c o l a z i o n e

s t r a d a l e

Uno dei punti chiave dell’Accordo è l’armonizzazione della circolazione in Svizzera e nell’UE. Le norme e le condizioni di ammissione sono state equiparate. Per esempio, in Svizzera il peso massimo degli automezzi pesanti è stato portato a 34 tonnellate nel 2001 e a 40 agli inizi del 2005.

Nel periodo di transizione dal 2001 al 2004 la Svizzera aveva già accordato all’UE (contro pagamento) contingenti per camion di 40 tonnellate. Ai trasportatori svizzeri è stato concesso, in sostanza, lo stesso numero di contingenti di 40 tonnellate. Nel traffico interno vigeva una speciale normativa dei contingenti.

Nell’articolo 15 dell’Accordo, la Comunità europea riconosce il divieto di circolazione notturna e domenicale sancito dalla normativa svizzera.

3 . 1 . 3 . 4 M i s u r e c o l l a t e r a l i

L’Accordo sui trasporti terrestri sancisce altresì a livello internazionale la garanzia delle misure collaterali della politica del trasferimento. Per assicurare la competitività dell’offerta ferroviaria, in particolare nel traffico combinato, l’articolo 35 dell’Accordo prevede la possibilità di sostenere finanziariamente gli investimenti in infrastruttura ferroviaria, attrezzature per il trasbordo fra modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al traffico combinato come pure i costi d’esercizio scoperti dei servizi di traffico combinato in transito attraverso il territorio svizzero.

3.1.4 La legge sul trasferimento del traffico11

La legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico), adottata l’8 ottobre 1999, precisa l’obiettivo del trasferimento enunciato nell’articolo sulla protezione delle Alpi: due anni dopo l’inaugurazione della galleria di base del Lötschberg, ma al più tardi nel 2009, il volume del traffico pesante attraverso le Alpi svizzere non deve superare le 650'000 unità.

Gli strumenti principali del trasferimento disponibili sono:

- l’introduzione su tutto il territorio nazionale della tassa sul traffico pesante commisura-

ta alle prestazioni (TTPCP)12;

- l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, in particolare la costruzione delle due

gallerie di base della NFTA (Gottardo e Lötschberg), secondo i progetti FTP;

11 RS 740.1

12 Cfr. legge sul traffico pesante, RS 641.81