Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Al momento dell’introduzione di una tassa sul transito alpino o della vendita all’asta di diritti di transito, si deve dunque prevedere una compensazione diretta dei Cantoni interessati. I dettagli concreti dovranno essere disciplinati dal Consiglio federale.
I Cantoni possono decidere autonomamente in merito all’utilizzazione della compensazione. L’obiettivo è di ridurre al minimo gli effetti di una modifica dei costi di trasporto sulla struttura economica (in particolare i luoghi di produzione) delle regioni interessate.
4.2.3.2.5 Concorrenza e indennità nel traffico transalpino
Rafforzamento del mercato per il traffico combinato tramite incentivi finanziari
Gli incentivi finanziari per rafforzare e accelerare la crescita del mercato del traffico combinato continuano. Un miglioramento duraturo del rapporto fra i prezzi della strada e quelli della ferrovia è possibile solo se, mantenendo e in parte intensificando le indennità d’esercizio, si può ridurre il prezzo del trasporto di merci per ferrovia. Si potrebbero certamente utilizzare in parte i possibili incrementi di produttività risultanti da un miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria per una riduzione progressiva delle indennità. Ma sarà necessario che una parte di questi incrementi di produttività resti presso gli attori del traffico merci per ferrovia affinché i mezzi finanziari così liberati possano essere impiegati per il trasferimento di altri traffici. Parallelamente, le indennità d’esercizio dovranno essere destinate all’acquisizione di nuovi traffici trasferiti direttamente dalla strada. Fintanto che il trasporto di merci su strada non diventerà più caro, non sarà possibile a corto-medio termine sopprimere del tutto le indennità senza indurre effetti considerevoli sui traffici trasferiti. In ogni caso però il promovimento del traffico combinato dovrà essere considerato una misura provvisoria per la quale a lungo termine si dovrà prevedere uno scadenzario di rinuncia. Con l’introduzione dei diritti di transito per la strada si può anticipare l’avvio della graduale riduzione di tale promovimento.
Il promovimento del traffico combinato sotto forma di ordinazioni presso operatori del traffico combinato avviene in modo non discriminatorio. Per le relazioni tra determinate zone economiche, si applicano tassi d’indennità massimi unitari. Gli aumenti di produttività portano con il tempo a una riduzione graduale dei tassi d’indennità. Per i nuovi traffici occorrono regolarmente indennità più elevate, dato che per essi, a causa del rapporto di prezzo sfavorevole, il trasporto per ferrovia non entrava in linea di conto. In questo ambito, si devono dunque creare incentivi speciali nel quadro dello sviluppo delle condizioni di ordinazione. In compenso si ridurranno con ogni probabilità in larga misura le indennità per la strada viaggiante grazie a migliori rotazioni di treni e alle relative ottimizzazioni in termini di produzione.