Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/102: Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
senz’altro auspicabili, ma il progetto lascia irrisolte molte questioni e non è convincente, soprattutto nei seguenti ambiti:
le ripercussioni tecniche e finanziarie su Cantoni e Comuni sono imprevedibili, mentre
invece dovrebbero risultare dalla legge stessa; il progetto è troppo astratto, occorrono disposizioni più concrete e tangibili; le previste deleghe al Consiglio federale o addirittura a un semplice ufficio tecnico sono inaccettabili;
il progetto di introduzione di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
lascia irrisolte questioni fondamentali, di merito e di delimitazione con il registro fondiario e non è ancora a punto per quanto concerne l’attuabilità, le possibilità di finanziamento, l’utilità e la certezza del diritto in generale.
A proposito del catasto sulle restrizioni della proprietà, si adduce inoltre che la normativa prevista è evasiva quanto al reale scopo del catasto. L’obiettivo a lungo termine previsto dal rapporto esplicativo, consistente nel rendere disponibile in forma elettronica l’intera situazione giuridica di ogni singolo immobile per tutto il territorio nazionale, sarebbe irrealistico, perlomeno fintanto che gli effetti giuridici dell’iscrizione di una geoinformazione nel catasto non siano chiari. Un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà retto dal diritto federale ha senso unicamente se può fornire informazioni attendibili sui rapporti giuridici attuali; il catasto dovrebbe piuttosto contenere le restrizioni della proprietà più consultate e di notevole importanza. La procedura di allestimento dovrebbe prevedere che le varie restrizioni della proprietà acquistano validità soltanto con l’iscrizione nel catasto e assoggettare gli effetti dell’iscrizione a una regolamentazione analoga a quella degli articoli 971 e seguenti del Codice civile. I geodati di base di interesse nazionale sarebbero dati che devono imperativamente essere iscritti nel catasto in virtù del diritto federale; la legge dovrebbe elencarli singolarmente. Altrimenti Cantoni e Comuni non potrebbero pianificare adeguatamente le rispettive uscite.
L’idea che il Consiglio federale possa emanare di testa propria norme deroganti alla legge sulla protezione dei dati (LPD) induce a temere che il livello di protezione dei dati non soddisfi le esigenze della LPD. Una tale delega normativa all’autorità esecutiva è contestata per ragioni legate allo Stato di diritto e al principio democratico. Se gli obiettivi della LGI possono essere raggiunti soltanto a costo di una restrizione della protezione dei dati, bisogna perlomeno che la questione sia disciplinata formalmente in una legge. Conviene esaminare se la protezione dei dati non debba essere retta in modo unitario e chiaro dal diritto federale.
La possibilità per i Cantoni di definire le tasse per i geodati di base di importanza cantonale è accolta con esplicito favore, ma si lamenta che il commento all’articolo 14 LGI sia ambiguo e contraddittorio. Le direttive sulla precisione dei geodati di base, che la Confederazione dovrà emanare a livello di ordinanza, dovrebbero essere formulate come esigenze minime. Inoltre, la legge dovrebbe precisare che la Confederazione si addosserà, nella misura dei propri interessi, il costo di successivi adeguamenti dei modelli di dati.
Secondo il Canton LU il progetto concreto è insoddisfacente da più punti di vista, lascia irrisolti diversi aspetti e necessita di un profondo rimaneggiamento. Il campo d’applicazione è troppo esteso e travalica il mandato impartito dalla Costituzione federale. La regolamentazione concernente il catasto delle restrizioni della proprietà è inaccettabile nella forma proposta. Rimangono troppe incertezze circa la portata e il contenuto, i rapporti con il registro fondiario e gli effetti giuridici; inoltre, quanto alla necessità e opportunità del catasto sussistono grossi dubbi. La legge prevede che i costi siano sopportati, per finire, da Cantoni e Comuni, e questa prospettiva incontra un netto rifiuto.
Il Canton GE avverte che le previste disposizioni legali restringono l’autonomia di Cantoni e Comuni, i quali sarebbero costretti ad adeguare i propri dati a strutture già esistenti; inoltre,