Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/102: Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

escluda qualsiasi collaborazione con il settore privato quanto al rilevamento, alla gestione e alla diffusione di geodati ufficiali, con il rischio di finanziare con il denaro dei contribuenti l’acquisto di dati già esistenti, quando invece basterebbe fornire a questi dati un quadro tecnico-qualitativo e finanziario vincolante che consentirebbe di riconoscerli come dati ufficiali. Di conseguenza, la FER respinge il disegno di legge.

3.1.4 Commenti degli ambienti interessati: conferenze di direttori e conferenze di ser-

vizi specializzati

La CCGEO appoggia in sostanza la volontà di elaborare una legge sulla geoinformazione. Chiede che la codecisione e partecipazione dei Cantoni e dei Comuni riguardo

all’elaborazione delle norme di attuazione venga ancorata obbligatoriamente nella legge, e che le principali conseguenze per i Cantoni siano anch’esse definite a livello di legge. Inoltre, la Confederazione deve partecipare al finanziamento dei compiti e degli obblighi derivanti dalla legge. La nuova legge dovrebbe tener meglio conto delle strutture decentralizzate e dell’organizzazione federalistica. I Cantoni e i Comuni dovrebbero poter difendere i propri interessi nell’ambito dell’elaborazione delle pertinenti ordinanze, segnatamente in tutte le questioni con possibili ripercussioni a livello finanziario o dell’organico del personale. Inoltre, la disposizione relativa a un organo di coordinamento dovrebbe essere reintrodotta. L’elenco dei geodati di base di interesse nazionale, che rientrerebbero nel novero del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, dovrebbe, in una prima fase, limitarsi al minimo indispensabile. Il nuovo catasto dovrebbe corrispondere in larga misura, per quanto concerne la costituzione e l’aggiornamento, ai sistemi di informazione geografica (SIG) già esistenti nei Cantoni e tener conto dei relativi lavori preliminari e di quanto già realizzato.

La CSCC è sostanzialmente favorevole alla LGI ma sottolinea anch’essa che le principali ripercussioni per i Cantoni devono poter essere dedotte già a livello di legge. Sulla base della documentazione attualmente disponibile i Cantoni non possono ancora stimare le conseguenze finanziarie e in termini di personale che la legge comporterebbe. Perciò, è difficile trovare sostegno presso le istanze decisorie cantonali. Cantoni e Comuni dovrebbero poter difendere i loro interessi nell’ambito delle disposizioni di attuazione (ordinanze e istruzioni), e in particolare per tutte le questioni riguardanti ripercussioni finanziarie o in termini di personale. La ripartizione dei ruoli riguardanti il catasto delle restrizioni della proprietà non tiene sufficientemente conto delle peculiarità cantonali della Svizzera romanda, dove esistono collezioni di dati già gestite a livello centralizzato. I Cantoni romandi dispongono in parte di catasti già ben sviluppati e ora temono costi di adeguamento elevati senza alcun maggior beneficio in contropartita. La CSCC propone di assoggettare i geodati come “valori immateriali” alla normativa applicabile ai diritti reali, per dare un solido fondamento alle questioni di proprietà e di diritti d’autore.

La COPC è favorevole al principio di una nuova legge. Sottolinea che l’organo di pilotaggio e-geo.ch potrebbe fungere da contenitore per il coordinamento e l’aggiustamento dei diversi interessi. Chiede innanzitutto che i Cantoni, le associazioni mantello di città e Comuni e le cerchie professionali interessate siano strettamente coinvolte già a livello di elaborazione dell’ordinanza relativa alla LGI, con particolare attenzione per le ripercussioni sui Cantoni e i Comuni. Secondariamente, l’elenco dei geodati di base di interesse nazionale che devono essere iscritti nel catasto deve essere limitato, in una prima fase, al minimo indispensabile. I Cantoni, le associazioni mantello di città e Comuni e le cerchie professionali interessate devono essere coinvolti nell’elaborazione e nel consolidamento dei dati.