Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/102: Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) · 21 pagine

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dette disposizioni non tengono conto del principio di partecipazione. La Confederazione dovrebbe se non aumentare perlomeno mantenere la propria partecipazione finanziaria al rilevamento, alla gestione, al miglioramento e all’elaborazione di tali informazioni. Ma se nel disegno si vogliono definire i principi del finanziamento relativo alla gestione dei geodati di base, allora la legge deve prevedere una partecipazione della Confederazione al finanziamento delle esigenze supplementari poste a tutti i Cantoni e Comuni, altrimenti violerebbe il principio dell’equivalenza fiscale. Inoltre, e nella misura in cui le disposizioni previste dal disegno di legge non rappresentano un supplemento di valore aggiunto per l’utilizzatore finale delle geoinformazioni, l’investimento necessario da parte del Canton Ginevra per

l’adeguamento dei dati e dei relativi modelli alle nuove disposizioni a breve e medio termine non può essere considerato prioritario o appropriato. Per di più, lo spazio transfrontaliero (FR/VD/GE) richiede dati geografici unitari, ed è di estrema importanza utilizzare ad es. norme europee per i dati; GE (e altri Cantoni in analoga posizione) deve poter concludere accordi diretti con le organizzazioni nazionali estere; deve esistere la possibilità di una collaborazione transfrontaliera e perciò la prevista legge dovrebbe essere rimaneggiata sotto questo aspetto.

Per il Canton FR il disegno è troppo dirigistico e vincolante. Dovrebbe essere rimaneggiato e posto in consultazione una seconda volta. Le iniziative che non tengono conto degli interessi dei Cantoni non possono ricevere appoggio; le ripercussioni finanziarie e sul piano del personale non sono state evidenziate, il contributo finanziario della Confederazione è insufficiente e in maniera generale troppe disposizioni sono lasciate alla discrezione del Consiglio federale. Non si è tenuto conto delle immani differenze esistenti tra le raccolte di dati, né delle attuali strutture decentralizzate; le possibilità di partecipazione concesse ai Cantoni sono troppo limitate e il campo d’applicazione della legge non è chiaro. Il Canton FR si oppone all’allestimento di un catasto delle restrizioni della proprietà, che a suo giudizio non potrà soddisfare le attese degli ambienti interessati (settore immobiliare e bancario ecc.). Il catasto non è l’unico modo, e nemmeno il migliore, di facilitare l’accesso alle restrizioni, esistono soluzioni alternative per migliorare la pubblicità, ad esempio garantendo la pubblicità del catasto attraverso il registro fondiario. In generale, troppe disposizioni sono lasciate al giudizio del Consiglio federale.

Per il Canton AI, la regolamentazione del catasto delle restrizioni della proprietà, abbinata a una delega tanto ampia al Consiglio federale, è un tentativo mancato. La questione della responsabilità del Cantone o dell’ente incaricato in caso di omessa o errata pubblicazione nel catasto dovrebbe essere regolata nella legge; se occorre adeguare dati cantonali a un nuovo modello federale, i costi di adeguamento devono essere assunti dalla Confederazione. La legge può essere approvata soltanto a patto che vengano introdotte le modifiche richieste.

3.1.2 Commenti dei partiti politici

Il PS condivide gli obiettivi del disegno. Riguardo alla protezione dei dati, si deve ricorrere a meccanismi che aiutino a impedire l’associazione con dati personali. Le persone interessate dovrebbero essere informate in merito agli obiettivi e ai propositi del sistema, in modo da arginare i rischi di un’identificazione scorretta di persone. A tal fine bisognerebbe elaborare un concetto di protezione dei dati. Le disposizioni sostanziali di diritto federale applicabili a organi dei Cantoni e riguardanti l’impiego di dati personali nell’ambito dell’applicazione del diritto federale dovrebbero essere previste nella legislazione specifica, in quanto il semplice rinvio alla legge sulla protezione dei dati non è sufficiente.