Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/102: Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) · 21 pagine
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La sia teme che una simile procedura introdotta a posteriori possa provocare ridondanze in rapporto con l’effetto vincolante dei dati e a un aumento dei costi. Oggi esisterebbero già procedure di approvazione e di assicurazione qualità convalidate per le pianificazioni e i relativi geodati. Tali procedure potrebbero essere trasposte senza difficoltà in una raccolta elettronica di dati. Si teme inoltre che invece di ottenere una semplificazione, sorgano piuttosto nuove complicazioni per l’acquisizione di informazioni. La sia avverte che manca una definizione del “catasto” e formula una proposta in merito: la legge dovrebbe indicare con chiarezza che le geoinformazioni trattate che hanno superato l’esame ufficiale di qualità vengano riconosciute come parte integrante del catasto e vi vengano iscritte senza ulteriore elaborazione. È inconcepibile che nel catasto non vengano iscritti i geodati che descrivono restrizioni d’uso basate sul registro fondiario. La sia propone di cancellare la sezione 4 del secondo capitolo del progetto senza sostituirla. Se l’idea del catasto fosse mantenuta, occorrerebbe prevedere che esso deve essere tenuto dai Cantoni (non prevedere possibilità di delega).
Per il resto la sia condivide le osservazioni della svu-asep.
La SSIGA ritiene necessaria la presenza degli articoli 30 e 31 che facevano parte
dell’avamprogetto (partecipazione dei Cantoni/organo di coordinamento). Le ordinanze devono essere sottoposte con sufficiente anticipo alle associazioni di categoria interessate,
come la SSIGA, affinché esse possano esprimere il loro parere. In particolare, la SSIGA teme che una distribuzione insufficientemente controllata di dati relativi all’infrastruttura di opere quali una rete di condotte possa avere conseguenze negative gravi. I dati relativi alle opere dovrebbero essere gestiti e distribuiti senza eccezione dai gestori della rete.
La FRI avverte che i Cantoni si ritroverebbero amministrativamente al servizio della Confederazione; il progetto è eccessivamente accentratore e travalica i limiti previsti dalla Costituzione, in particolare le disposizioni previste al capitolo 4 della LGI. La FRI propone di rimaneggiare le disposizioni sulla misurazione ufficiale, in quanto sotto questo aspetto il disegno viola le competenze dei Cantoni; anche le ripercussioni finanziarie dovrebbero essere riesaminate con maggior accuratezza.
L’UBCS è di massima d’accordo con il progetto. È favorevole a una chiara regolamentazione della misurazione ufficiale intesa come compito congiunto. Sottolinea l’importanza della legge sulla protezione dei dati, protezione che dovrebbe essere garantita con rigore e senza lacune; in caso di necessità il Consiglio federale dovrebbe poter adottare ulteriori disposizioni sulla garanzia della protezione dei dati. L’unificazione e simultanea estensione delle basi delle geoinformazione, combinata con la semplificazione dell’accesso ai dati, migliorerà la qualità delle basi decisionali per la valutazione dei finanziamenti fondiari e immobiliari. Una maggior trasparenza del mercato può condurre a una maggior efficienza del mercato.
La svu-asep accoglie con grande favore la distribuzione di geodati di base a costi marginali. I geodati favoriscono lo sviluppo economico. L’accesso ai geodati potrebbe oggi comportare vantaggi decisivi a livello di concorrenza, generando impulsi importanti e vantaggi per la piazza economica Svizzera. I geodati di base dovrebbero ricevere una definizione aperta;
manca un riferimento trasversale ai geodati risultante dalle statistiche ufficiali. Un organo di coordinamento è assolutamente indispensabile e già esiste nella veste di e-geo.ch. Nella nuova legge, che dovrebbe fornire la base legale per l’organo di coordinamento, mancano però indicazioni sui compiti, su diritti e obblighi e sul finanziamento di tale organo. La prassi relativa alla distribuzione dei geodati di base dovrebbe essere liberalizzata, come la prassi applicata alle relative pubblicazioni. Inoltre, l’obbligo, previsto per i servizi incaricati, di distri-