Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
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Le disposizioni sono applicabili secondo i considerando della direttiva CE per gli pneumatici per autovetture [1], gli pneumatici per autocarri leggeri e pesanti [2], gli pneumatici di tipo agricolo [3] e quelli per motocicli [4]3.
I divieti della direttiva 2005/69/CE sono già stati adottati dalle autorità svedesi e tedesche preposte alla protezione dell’ambiente e alla sanità. Gli oli diluenti contenenti PAH impiegati nella fabbricazione di pneumatici rimangono nel prodotto finale. I PAH da oli diluenti sono perciò contenuti anche nei residui dovuti all’usura del pneumatico. L’immissione di questi residui nell’atmosfera, nei suoli in vicinanza delle strade e nelle acque non è irrilevante. Molti PAH hanno infatti proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Le sostanze fortemente idrofobe si accumulano dopo l’immissione nelle acque e nei sedimenti. Secondo il protocollo UN/ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ratificato anche dalla Svizzera, sono considerati inquinanti organici persistenti (POP) e sottostanno all'obbligo di riduzione delle emissioni. Il disciplinamento qui proposto è un contributo in tal senso.
Nell’Associazione svizzera del pneumatico (ASP) sono riunite dieci ditte fornitrici di pneumatici (importatori di pneumatici) e 37 commercianti in pneumatici. Sette aziende producono pneumatici rigenerati mediante gommatura a caldo (ca. il 40%, in particolare per le autovetture) e gommatura a freddo (ca. il 60%, specialmente per i camion). In questi procedimenti, dopo la rimozione del battistrada, vengono applicate sia strisce di battistrada profilate non vulcanizzate che strisce di battistrada profilate e vulcanizzate.
L’elaborazione della direttiva CE è stata portata avanti in collaborazione con le associazioni industriali interessate (European Association of the Rubber Industry BLIC und Oil Companies’ European Organisation CONCAWE). Queste ultime hanno sostenuto che per la ristrutturazione delle mescole, per motivi di sicurezza della circolazione ma anche per la preparazione degli oli necessari, i termini transitori avrebbero dovuto essere estesi al 1° gennaio 2010. In effetti, come hanno dimostrato le analisi dell’EMPA a Dübendorf, gli pneumatici prodotti tra il 1999 e il 2004 dalle grandi aziende del settore non adempiono ancora ai nuovi requisiti: su 13 modelli di pneumatico (7 estivi e 6 invernali) per autovetture, i tenori in benzo(a)pirene sono risultati essere oscillanti tra 0,9 e 8,1 mg/kg (valore medio: 3 mg/kg + 63%). Per la somma dei PAH sono disponibili analisi per 6 delle 8 sostanze disciplinate. I tenori erano compresi fra 3 e 33 mg/kg (valore medio: 16 mg/kg + 58%).
3.7 Cromo in cementi
Allegato 2.16 numero 7 capoverso 1
Il divieto relativo all’immissione sul mercato dei cementi e dei suoi preparati, che riferiti al cemento presentano un contenuto di cromo solubile superiore a 2 ppm, entreranno in
3 [1] Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14/5/1992, p. 95). Modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE della Commissione (GU L 46 del 17/2/2005, p. 42). [2] Direttiva 92/23/CEE. [3] Norma UN/ECE 106. [4] Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18/8/1997, p. 1). Modificata per l’ultima volta dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27/4/2005, p. 17).