Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
- 15 -
• Il numero 6.3 è stato riformulato. Nel capoverso 1 lettera a, gli oggetti della categoria
8 (dispositivi medicali) e della categoria 9 (strumenti di monitoraggio) sono come finora esentati dai divieti relativi alle sostanze.
Nelle lettere b e c sono esentati gli oggetti che, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2002/96/CE6 (direttiva RAEE), non rientrano nel campo d’applicazione di questa direttiva e pertanto, nell’ottica della Commissione europea, non rientrano nemmeno nel campo d’applicazione della direttiva 2002/95/CE. Questi oggetti sono inclusi, per un verso, nelle categorie di oggetti dell’allegato IA della direttiva 2002/96/CE, ma sono nel contempo parte integrante di un tipo di oggetto che non rientra nel campo d’applicazione della direttiva (lett. b). Vi si annoverano mezzi di trasporto quali treni, automobili o aerei. La deroga si applica anche a oggetti che sono parte di un impianto fisso.
Nella lettera c si chiarisce che sono esenti dal divieto gli oggetti che tutelano gli interessi essenziali di sicurezza della Svizzera o sono destinati a scopi militari. Essi comprendono gli oggetti che concernono particolari esigenze delle autorità (come l’esercito, la protezione civile, la polizia) o sono concepiti dalle organizzazioni da esse incaricate. Di queste deroghe non possono beneficiare oggetti che sono utilizzati in maniera suppletiva anche da aziende private (oggetti dual-use).
La lettera d esenta dai divieti gli apparecchi elettrici ed elettronici, nella misura in cui gli oggetti elencati contengono materiali e componenti conformemente all’allegato della direttiva 2002/95/CE. In conformità alla nota 84 a piè di pagina, relativa al numero 6.1, sono considerate le deroghe fino alla modifica del 21 aprile 2006 (decisione 2006/310/CE).
Il capoverso 2 esenta infine dai divieti relativi ai metalli pesanti i pezzi di ricambio se destinati a riparazioni di oggetti che rientrano nelle categorie summenzionate o che sono state immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore dei divieti relativi alle sostanze.
• Nel numero 7 capoverso 5 vengono precisati i termini transitori per gli apparecchi
elettrici ed elettronici. La prima immissione sul mercato non è riferita soltanto alla Svizzera. Essa può avvenire anche in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
3.10 Pile
Allegato 2.15 numero 7.3 capoverso 3, numero 7.6 capoverso 3bis
Allegato 2.15 numero 2.2 capoverso 1, numero 10 capoversi 1-3
Conformemente all’allegato 2.15 numero 7 ORRPChim, un’organizzazione privata incaricata dall’ UFAM riscuote e gestisce una tassa di smaltimento anticipata su pile e accumulatori. In merito, è possibile una collaborazione dell’organizzazione con le autorità doganali per la registrazione delle pile importate. Una collaborazione siffatta funziona già da alcuni anni in maniera routinaria con VetroSwiss, incaricata della riscossione e amministrazione di una tassa sulle bottiglie di vetro.
6 Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13/2/2003, p. 24).