Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine

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dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’UFAM lo attuerà in un aiuto all’esecuzione, come già prospettato nell’allegato 1.9 numero 2.2.3 ORRPChim;

• le modifiche per le quali esistono soltanto progetti di direttive. Attualmente si stanno esaminando il divieto di mercurio nei termometri per la misurazione della febbre (COM (2006)69 del 21/2/2006) e le restrizioni in materia di utilizzazione dei perfluorottano sulfonati (PFOS) (COM (2005)618 del 5/12/2005). Inoltre la direttiva 91/157/CEE (detta “direttiva sulle pile”) dovrà essere completamente rielaborata (COM (2003)282 del 21/11/2003). Al riguardo, il Parlamento europeo ha approvato il 24/11/2005 la sua raccomandazione per la seconda lettura. Consiglio dei Ministri e Parlamento devono ancora accordarsi;

• la ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE, del 14 dicembre 2005. Per quanto attiene alle disposizioni della direttiva 2005/84/CE1 sullo ftalatoplastificante ampiamente usato nelle materie plastiche di PVC morbido, si tratta di restrizioni d’impiego di sostanze in giocattoli e articoli di puericultura, che sono “derrate alimentari” ai sensi della definizione contemplata nella legislazione sulle derrate alimentari. Tali restrizioni vengono recepite nelle ordinanze relative alla legge sulle derrate alimentari.

2 Breve panoramica delle modifiche

In linea di massima, le modifiche proposte si possono riassumere come segue:

Modifiche determinate dalla CE:

• restrizioni per l’immissione sul mercato e l’impiego di triclorobenzene;

• vernici spray e collanti, che contengono toluene, non possono essere venduti al

pubblico;

• per gli oli diluenti impiegati per la fabbricazione di pneumatici vengono stabiliti valori

limite per quanto attiene al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici. Gli pneumatici possono essere immessi sul mercato soltanto se contengono oli diluenti che rispettano i valori limite. Al fine di concedere all’industria della gomma e all’industria olearia tempo sufficiente per la trasformazione, viene accordato un termine transitorio fino al 1° gennaio 2010;

• con riferimento al diritto CE, la lista delle sostanze classificate come cancerogene,

mutagene o tossiche per la riproduzione contemplata nell’allegato 1.10 viene aggiornata, specificando quali di esse non possono essere accessibili al pubblico;

• con riferimento al diritto CE, la lista dei metodi di verifica della possibilità di

mineralizzazione dei tensioattivi con il metodo di prova ISO 10708 (test BODIS). Le indicazioni necessarie nella scheda dei dati relativa agli ingredienti di detersivi e prodotti di pulizia vengono precisate per quanto riguarda i profumi, gli oli eterici e i coloranti;

1 Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 344 del 27/12/2005, p. 40).