Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine

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Materiali e componenti finora nuovo

l’1.7.2006 Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai 1.7.2007 1.7.2008 contenenti cromo per viti

Componenti ottici nelle matrici di vetro utilizzate nei sistemi di 1.8.2006 1.7.2007 assistenza alla guida

Accumulatori Ni-Cd per veicoli elettrici 1.8.2006 31.12.2008

Le disposizioni CE summenzionate sono recepite nell’ORRPChim senza modifiche materiali. Inoltre, si propone di non riportare più nell’ORRPChim le singole deroghe e i loro termini transitori ma di citare soltanto il riferimento all’allegato II della direttiva ELV. Questo allegato è disponibile nella sua versione consolidata insieme alla decisione 2005/673/CE.

Con il riferimento all’allegato II della direttiva ELV si applicano implicitamente anche i valori limite per i metalli pesanti cadmio (0,01 %), cromo(VI) e piombo (0,1%). L’assenza dei valori limite nell’ORRPChim è stata spesso interpretata come una tolleranza zero. Al fine di evitare in futuro un’interpretazione di questo tipo, i valori di concentrazione massima sono stati ripresi nell’ORRPChim. Essi sono riferiti a materiali omogenei. Per “omogeneo” si intende, conformemente al documento ELV-Guidance della Commissione europea, un composto del tutto affine, un’unità che in linea di principio non può essere disaggregata con procedure meccaniche in più materiali separati. Esempi di materiali omogenei sono pertanto i rivestimenti (zincature, cadmiature, pitture e vernici indurite) oppure le materie plastiche e le leghe4.

Gli adeguamenti alle modifiche della direttiva ELV si ripercuotono sugli allegati 2.8 (Pitture e lacche), 2.15 (Pile e accumulatori) e 2.16 numero 3 (Cadmio in oggetti zincati), numero 5 (Metalli pesanti in veicoli) e numero 7 (Disposizioni transitorie).

• Nell’allegato 2.15 sulle pile e gli accumulatori viene adottata la disposizione della

decisione 2005/673/CE, e il termine transitorio per gli accumulatori al nichel-cadmio di conseguenza prorogato.

• Nell’allegato 2.16 numero 3 relativo al cadmio in oggetti zincati, nel nuovo capoverso

5 si rimanda da ora in poi alle disposizioni sui veicoli del numero 5. Circa il 30 per cento dello zinco contenuto nelle autovetture è dovuto alle zincature per la protezione anticorrosione. Per questi rivestimenti dev’essere applicato il valore di concentrazione massima della direttiva ELV, ossia lo 0,01 per cento.

• Nell’allegato 2.16, il numero 5.3 (Deroghe) è stato riformulato. Nel capoverso 1 si

rimanda alle deroghe di durata indeterminata per materiali e componenti dell’allegato II della direttiva ELV. Conformemente alla nota 82 a piè di pagina, relativa al numero 5.1, si applica la versione della decisione 2005/673/CE del 20 settembre 2005.

Il capoverso 2 attua la decisione 2005/438/CE, del 10 giugno 2005, ed esenta i materiali e i componenti (quali pezzi di ricambio) dai divieti inerenti ai metalli pesanti, se materiali e componenti sono destinati alla riparazione di veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (n. 7 cpv. 4 e cpv. 2 e 3). Tuttavia, questa deroga non si applica ai materiali di consumo seguenti: pesi

4 European Commission: Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles. Guidance Document January 2005.