Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine

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0,1 per cento o più di toluene in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico sono vietati.

I divieti della direttiva 2005/59/CE sono fondati sulla valutazione dei rischi effettuata nell’ambito del programma UE per le sostanze chimiche esistenti e la strategia di riduzione dei rischi basata su tale programma (raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , GU L 199 del 07/06/2004, p. 41). La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute derivanti dal toluene. Preoccupano soprattutto:

• la tossicità acuta (cefalea, stordimento, senso di intossicazione, sonnolenza e peggioramento delle prestazioni funzionali) e l’irritazione degli occhi a seguito dell’esposizione per inalazione o esposizione degli occhi alle esalazioni emanate dalla verniciatura a spruzzo o la posa di tappeti;

• ripercussioni sulla fertilità a seguito dell’esposizione per inalazione.

Le restrizioni previste migliorano la protezione della salute.

Il toluene è impiegato quale materia prima per la produzione di benzene e di svariati prodotti chimici (ad es. acido benzoico, nitrotolueni, diisocianati di tolile, tinture, prodotti farmaceutici, additivi alimentari, materie plastiche). Dato il suo potere solvente, il toluene può essere presente in prodotti di consumo, tra i quali gli aerosol domestici, le vernici, le lacche, gli adesivi e le colle.

Nell’UE, le disposizioni concernenti il toluene entrano in vigore il 15 giugno 2007. In Svizzera è previsto un termine transitorio di 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’ORRPChim. In tal modo i fabbricanti dei pochi prodotti hanno tempo sufficiente per riformularli.

3.3 Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (c/m/r)

Allegato 1.10 numero 2 capoverso 1 lettera b, numero 2 capoverso 2

Mediante la direttiva 2005/90/CE, sono state inserite nell’aggiunta all’allegato 1 della direttiva 76/769/CEE 346 iscrizioni di sostanze che nel 29oadeguamento della direttiva 67/548/CEE sono state oggetto di una nuova o modificata classificazione quali sostanze c/m/r nella categoria 1 o 2. 304 delle 346 iscrizioni riguardano sostanze la cui vendita al pubblico era stata ristretta a causa di una precedente classificazione quali sostanze c/m/r nella categoria 1 o 2. Con l’aggiornamento del riferimento nella nota 40 a piè di pagina, la versione determinante dell’allegato alla direttiva secondo l’allegato 1.10 numero 2 capoverso 1 lettera b corrisponde all’attuale direttiva 76/769/CEE nel suo 29o adeguamento. Con la soppressione del numero 2 capoverso 2 si intende procedere anche in futuro agli adeguamenti all’UE mediante una modifica dell’ORRPChim (aggiornamento della nota a piè di pagina).

Nell’UE, gli adeguamenti entrano in vigore il 24 agosto 2007. In Svizzera, è previsto un termine transitorio di 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’ORRPChim.