Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
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ad esempio in caso di incendio del carburante). Anche l’impiego quale solvente di processo continua a essere autorizzato, nella misura in cui viene impiegato in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorurazione (n. 2 cpv. 1 lett. e). Infine, è autorizzata anche la fabbricazione per l’esportazione (n. 2 cpv. 1 lett. d).
I divieti della direttiva 2005/59/CE sono fondati sulla valutazione dei rischi effettuata nell’ambito del programma UE per le sostanze chimiche esistenti e la strategia di riduzione dei rischi basata su tale programma (raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, GU L 199 del 07/06/2004, p. 41). Le restrizioni servono in particolare alla protezione degli ecosistemi acquatici ma implicano anche l’auspicata riduzione dell’esposizione indiretta dell’uomo attraverso l’ambiente. La PNEC ((Predicted No Effect Concentration) dell’1,2,4-TCB per gli organismi acquatici è bassa e ammonta a 4 μg/l. La sostanza è facilmente degradabile e il coefficiente di distribuzione octanolo/acqua indica un potenziale di bioaccumulazione confermato sperimentalmente in diversi studi.
L’1,2,4-TBC viene oggi prodotto puro al 99,8 per cento; in passato, l’1,2,4-TBC ottenibile sul mercato era una miscela dei due isomeri 1,2,4-TBC (80/100%) e 1,2,3-TBC (0-20%). Secondo i dati forniti dalla Commissione OSPAR, la produzione dei TBC nell’Europa occidentale è scesa da 17'000 tonnellate nel 1983 a 4'000 tonnellate nel 2003. Circa il 75 per cento di queste 4'000 tonnellate, prodotte dall’unico produttore europeo rimasto, sono state esportate.
A metà degli anni Novanta, quasi l’80 per cento dell’1,2,4-TCB prodotto veniva utilizzato per prodotti intermedi, per la fabbricazione di erbicidi nonché di pigmenti e coloranti. Circa il 15 per cento era utilizzato quale solvente di processo. Il rimanente veniva impiegato soprattutto quale additivo per materie tessili nei processi di colorazione e in misura minore anche nei prodotti per la lavorazione dei metalli come oli da taglio, oli lubrificanti, vernici di protezione contro la corrosione o inibitori della corrosione in bombolette spray2.
Una ricerca dell’organo di notifica ha rivelato che in Svizzera vengono notificati circa 20 prodotti contenenti 1,2,4-TBC da parte dei pochi fabbricanti. L’impiego di tali prodotti avviene principalmente nell’ambito della categoria dei “lubrificanti e additivi”. Nell’UE, le disposizioni concernenti il TBC entrano in vigore il 15 giugno 2007. In Svizzera è previsto un termine transitorio di 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle modifiche della ORRPChim. In tal modo i fabbricanti dei pochi prodotti hanno tempo sufficiente per riformularli.
3.2 Toluene
Allegato 1.12 numero 2
Nell’UE, la direttiva 2005/59/CE ha sancito i divieti per l’immissione sul mercato e l’impiego di toluene (n. CAS 108-88-3). Queste disposizioni vengono recepite senza modifiche nell’allegato 1.12 dell’ORRPChim conformemente alla proposta. Di conseguenza, l’immissione sul mercato di toluene e dei suoi preparati che contengono lo
2 OSPAR background document on trichlorobenzenes. OSPAR Commission 2005 update.